C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/GST del 15.12.2023 – Delibera – Gara del 2/12/2023 VIRTUS AV. S.STEFANO 2013 – POL. S.ANTONIO ABATE 1971

Gara del 2/12/2023 VIRTUS AV. S.STEFANO 2013 - POL. S.ANTONIO ABATE 1971

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visti: a) il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Pol. S. Antonio Abate 1971 con cui è stata censurata l'illegittima sospensione definitiva della gara in epigrafe; letti: b) il preannuncio e il reclamo incidentali proposti dalla Società Virtus Av. Santo Stefano 2013 con cui, la predetta società denunciava le aggressioni subite dai propri sostenitori da parte dei supporters avversari e premessa la legittimità della precitata sospensione, ha chiesto addebitarsi le circostanze scatenanti la stessa alla società Pol. S. Antonio Abate 1971, chiedendo l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara (con il punteggio di 3/0 in proprio favore); effettuata la necessaria istruttoria va, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità del reclamo sub a) della Pol. S. Antonio Abate 1971 alla luce della incapienza del conto societario sul quale è stato chiesto l'addebito del contributo d'accesso alla giustizia sportiva. Sul punto si richiama il costante, consolidato orientamento di questo G.S., dal quale non si rinvengono ragioni per discostarsi, a mente del quale "la capienza del conto, infatti, è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'impugnativa innanzi a questo GST (giusta CU di questo C.R. Campania n. 1 del 7/1/2021"; quanto all'esame del ricorso sub b) va rilevato, sul punto, che alla luce dei chiarimenti forniti dal ddg (domandati da questo G.S. proprio in seguito alle deduzioni della reclamante) si rileva che lo stesso inequivocabilmente ha dichiarato di aver invitato "le squadre a riprendere il gioco essendo la situazione rientrata ma il capitano della Virtus mi chiedeva di attendere per confrontarsi con la sua squadra ( ) all'esito del confronto ( ) mi confermava che non c'erano le condizioni psicologiche ed ambientali per proseguire. A quel punto ne prendevo atto e chiedevo allo stesso di redigere dichiarazione" poi allegata al referto di gara. Inoltre, il medesimo ddg ha precisato che le forze dell'ordine sono giunte sul posto circa 15 minuti dopo la sospensione della gara e "in quel momento il capitano della Virtus Avellino aveva già firmato la dichiarazione allegata al referto. Facendogli presente dell'arrivo delle forze dell'ordine, loro non cambiavano la propria decisione, dicendo quindi di non voler continuare la partita"; ne consegue che - a giudizio (insindacabile, a rigore di regolamento) del ddg - sussistevano le condizioni per proseguire la gara e, pertanto, illegittimo è stato l'abbandono del terreno di gioco d parte della Virtus Av. Santo Stefano 2013. Ne deriva l'infondatezza del reclamo proposto; pertanto, nel rigettare il reclamo di cui al punto b) va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Virtus Av. Santo Stefano 2013

P.Q.M.

il Sostituto Giudice Sportivo dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera, sulla scorta delle superiori considerazioni in fatto e diritto: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Pol. S. Antonio Abate 1971; b) di rigettare il reclamo proposto della Virtus Av. Santo Stefano 2013; c) in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2 N.O.I.F. ed art 10 C.G.S. infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Pol. S. Antonio Abate 1971; dispone altresì la penalizzazione di 1 pt in classifica nonché l'ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia; d) considerato quanto riferito all'interno del reclamo della società Virtus Avellino, tenuto conto del riscontro oggettivo emerso dal rapporto del ddg e dalle sue precisazioni infligge alla società Pol. S. Antonio Abate 1971 la sanzione delle prossime tre gare interne a porte chiuse (con effetto immediato), incamera i contributi d'accesso alla giustizia sportiva.

 

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