C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 27.12.2023 – Delibera – gara del 10/12/2023 TORELLA DEI LOMBARDI – FELICE SCANDONE

 

gara del 10/12/2023 TORELLA DEI LOMBARDI - FELICE SCANDONE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi con cui è stata censurata l'illegittima sospensione - da parte del DDG - della gara in epigrafe indicata; letta la memoria difensiva della Società Felice Scandone con la quale la reclamata richiedeva il rigetto del reclamo proposto dalla Polisportiva Torella dei Lombardi e l'assegnazione della vittoria alla Società Felice Scandone; effettuati i necessari approfondimenti istruttori rilevato che da un lato il DDG sostiene che non vi erano le condizioni per la prosecuzione della gara dall'altro, però, non descrive una situazione di tensione o pericolo né in campo né sugli spalti (non si parla di capannelli tra calciatori delle società sul TDG, non vi è una situazione di tensione fra i sostenitori delle società presenti sugli spalti dell'impianto) ne consegue che non vi è la possibilità di attribuire una reale responsabilità, diretta o indiretta, in capo ad alcuna delle società contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 CGS. Tanto rilevato

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, questo GST delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della gara in epigrafe, a porte chiuse e con numero due commissari di campo a carico della società Torella dei Lombardi; rimette alla Segreteria del C.R. Campania per la fissazione della prosecuzione della gara che dovrà riprendere al minuto 17 del secondo tempo con il risultato di 1 a 1. La squadra Polisportiva Torella dei Lombardi attaccava da destra verso sinistra, con le spalle rivolte alle panchine. Il gioco era prossimo a riprendere con un calcio di inizio battuto dalla Società A.S.D. Felice Scandone Montella, pertanto entrambe le squadre erano disposte nelle rispettive metà campo; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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