C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 27.12.2023 – Delibera – gara del 9/12/2023 SIANO CALCIO 2017 – LIVING SARNO
gara del 9/12/2023 SIANO CALCIO 2017 - LIVING SARNO
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Siano Calcio con cui è stata censurata l'illegittima sospensione - da parte del DDG - della gara in epigrafe indicata; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; queste ultime sono, invece, state presentate - a integrazione delle deduzioni di cui all'atto introduttivo - dal difensore della reclamante, con PEC del 22.12.2023; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, rilevato come il referto arbitrale (per costante giurisprudenza, anche di questo Ufficio) costituisca fonte di prova privilegiata dei fatti in esso descritti; nella fattispecie, dall'esame del supplemento di rapporto allegato al precitato referto di gara, risulta che il ddg ha distintamente riconosciuto nell'autore del gesto violento (lancio del pallone al volto) il calciatore Giovanni Tortora (n. 31), appartenente alla Società reclamante, insindacabilmente attribuendo al predetto episodio valore intimidatorio e tale da far venir meno l'equilibrio psico-fisico necessario a portare a termine la gara; a comprova di ciò, peraltro, risulta allegato dal DDG referto medico (redatto dal P.O. dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona subito dopo il verificarsi dell'episodio violento, con prognosi di giorni 3); a tali probanti atti e documenti non corrisponde, tuttavia, un'adeguata smentita da parte della reclamante (delle cui intenzioni di proporre azioni legali sia in sede penale, sia in sede civile, non può che prendersi atto, essendo del tutto ininfluenti ai fini della presente controversia); conseguentemente, questo GST non ravvisa motivi per discostarsi da quanto attestato e documentato dal DDG;
P.Q.M.
dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, in applicazione dell'art.10 comma 1 C.G.S. di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della resistente, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato ufficiale; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.