F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0138/CSA pubblicata del 12 Febbraio 2024 – U.S. Sambenedettese S.S.D.A.R.L.

Decisione/0138/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0179/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0179/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Sambenedettese S.S.D.A.R.L. in data 18.01.2024 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 76 del 16.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26 gennaio 2024, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. SANBENEDETTESE SSD ARL in data 18.01.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Bontà Francesco, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone F Tivoli Calcio 1919 / Sambenedettese.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere a gioco fermo colpito con una testata al volto un calciatore avversario” .

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione ad una gara effettiva.

Secondo la Società Sanbenedettese, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessivamente afflittiva, perché il calciatore non avrebbe colpito, bensì tentato di colpire, con la testa l’avversario, per cui andrebbe “notevolmente ridimensionata la gravità e le conseguenze del gesto, assolutamente non violento”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 gennaio 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel referto dell’arbitro, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 c. I, CGS, risulta descritta in maniera chiara la violazione contestata al tesserato. L’arbitro ha infatti così motivato l’espulsione del calciatore Bontà Francesco “perchè, a gioco fermo, colpiva con una testata al naso un calciatore avversario”.

Si tratta quindi di una condotta sicuramente violenta che l’art. 38 CGS sanziona, nella misura minima, con la squalifica per tre giornate.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e dev’essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                          Patrizio Leozappa

 

                                                                                                                       

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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