C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/GST del 01.02.2024 – Delibera – Gara del 20/1/2024 ISOLA DI PROCIDA – A.S.D. CELLOLESE CALCIO

Gara del 20/ 1/2024 ISOLA DI PROCIDA - A.S.D. CELLOLESE CALCIO

 Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale Avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Cellolese Calcio con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo un calciatore il signor Mattia Pais (nato il 18/09/2008) in difetto della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art.34 N.O.I.F.; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive. Esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola è stato autorizzato ai sensi dell'art.34 N.O.I.F. giusta C.U. n.63 del 14/12/2023 pag. 710 e pertanto il reclamo si palesa infondato;

P.Q.M.

 dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 3/3, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone il trattenersi del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it