C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 23/GST del 07.02.2024 – Delibera – Gara del 28/ 1/2024 ASAD PEGASO – A.S.D. QUADRIVIO

Gara del 28/ 1/2024 ASAD PEGASO - A.S.D. QUADRIVIO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla ASAD Pegaso con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la Società non ha presentato memorie difensive; in via preliminare, va rilevato che la capienza del conto è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'impugnativa innanzi a questo GST (giusta CU di questo C.R. Campania n. 1 del 6/7/2023); orbene, da accertamenti effettuati, è emerso che il conto della Società reclamante, ove è stato richiesto l'addebito del contributo d'accesso alla giustizia, sia in fase di preannuncio, sia in fase di reclamo, risulta essere incapiente, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto;

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma; DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASAD Pegaso, per l'effetto, b) di omologare il punteggio acquisto sul terreno di gioco di gioco di 1/2 in favore della reclamata; c) conferma i provvedimenti disciplinari assunti e resi noti con relativo C.U.,ordina incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

 

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