F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0153/TFN – SD del 13 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 17402/108pf23-24/GC/GR/ff del 16 gennaio 2024, depositato il 17 gennaio 2024, nei confronti del sig. Francesco Carella e della società ASD Statte – Reg. Prot. 138/TFN-SD

Decisione/0153/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0138/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

 Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17402/108pf23-24/GC/GR/ff del 17 gennaio 2024, nei confronti del sig. Francesco Carella e della società ASD Statte, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato in data 17 gennaio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. EMANUELE VITALE, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato, nella stagione sportiva 2022/23, per la società A.S.D. Real Taras, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva:

1. per avere lo stesso, nel mese di gennaio 2023, in costanza di tesseramento per la società A.S.D Real Taras, collaborato con la società A.S.D. Statte all’organizzazione di un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, poi effettivamente svoltosi in data 16 gennaio 2023;

2. per avere lo stesso sottoscritto con i sig.ri Mario Galasso e Fabio Coletta, rappresentanti dell’agenzia GC Sport Consultants, un contratto di collaborazione avente ad oggetto attività di “scouting” volta alla segnalazione e selezione di calciatori da inserire tra coloro ai quali fornire consulenza ed assistenza in ambito calcistico;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso , quantomeno dall’11 maggio 2023 - data di presentazione ufficiale dello staff tecnico della società A.S.D. Statte per la stagione sportiva 2023/24 -, in costanza di tesseramento per la società A.S.D Real Taras, svolto attività di collaborazione in favore della società A.S.D. Statte;

- il sig. FRANCESCO CARELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Statte, per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, nel mese di gennaio 2023, dell’attività di collaborazione del sig. Emanuele Vitale, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la società A.S.D. Real Taras, al fine di organizzare un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, poi effettivamente svoltosi in data 16 gennaio 2023,

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Emanuele Vitale, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la società A.S.D. Real Taras, di svolgere attività in favore della società A.S.D. Statte, quantomeno dall’11 maggio 2023 - data di presentazione ufficiale dello staff tecnico di tale società per la stagione sportiva 2023/24;

- la società A.S.D. STATTE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione, posti in essere rispettivamente dal sig. Francesco Carella e dal sig. Emanuele Vitale, soggetto quest’ultimo che ha svolto attività nell'interesse di tale società.

La fase istruttoria

L’indagine traeva origine dalla nota inoltrata alla Procura Federale dal sig. Giuseppe Manfuso, Presidente della ASD Real Taras, in data 26 giugno 2023.

Con detta nota il sig. Manfuso segnalava il comportamento tenuto dal tecnico Emanuele Vitale il quale, pur tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la ASD Real Taras, avrebbe svolto attività di proselitismo o comunque svolto attività di collaborazione in favore della società A.S.D. Statte.

Analoga condotta avrebbe tenuto anche il tecnico Antonio Basile.

In particolare, il sig. Manfuso evidenziava che il tecnico Vitale e il tecnico Basile avrebbero partecipato all’organizzazione di un raduno per giovani calciatori, svoltosi in data 16 gennaio 2023, organizzato dalla ASD Statte e dalla Virtus Entella. Inoltre, il Vitale avrebbe partecipato, in data 11 maggio 2023, alla presentazione del nuovo staff della ASD Staffe per la stagione 2023/24, sebbene fosse ancora tesserato per la ASD Real Taras.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro, in data 21.7.2023, il procedimento disciplinare n. 108 pf 23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla partecipazione di tesserati della società ASD Real Taras ad alcuni raduni in mancanza di autorizzazione e presunta attività di proselitismo finalizzata al trasferimento dei calciatori in favore della società ASD Statte”.

In sede istruttoria, la Procura, tra le altre cose, acquisiva la segnalazione trasmessa dal Presidente Manfuso, i fogli di censimento delle società ASD Real Taras e ASD Statte per la stagione 2023/24, l’estratto della posizione di tesseramento del sig. Emanuele Vitale e del sig. Basile e procedeva all’audizione, tra gli altri, dei sigg.ri Giuseppe Manfuso, Emanuele Vitale, Antonio Basile, Antonio Stante e Francesco Carella.

Notificato, in data 6 dicembre 2023, ai sig.ri Emanuele Vitale e Francesco Carella nonché alla società A.S.D. Statte l’avviso di conclusione delle indagini, il sig. Emanuele Vitale procedeva al deposito di memoria difensiva.

In data 17 gennaio 2024 veniva notificato agli incolpati l’atto di deferimento, di conseguenza il Presidente del Tribunale fissava per la trattazione del procedimento l’udienza del 7 febbraio 2024.

La fase predibattimentale

All’udienza del 7 febbraio 2024, prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il sig. Emanuele Vitale depositavano proposta di accordo ex art. 127 CGS.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Cosimo Serra, in rappresentanza del sig. Emanuele Vitale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrua la sanzione proposta, dichiarava efficace l’accordo. Il procedimento proseguiva, pertanto, nei confronti del sig. Francesco Carella e della società A.S.D. Statte.

Il dibattimento

In sede di discussione, l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi, nei confronti del sig. Francesco Carella, la sanzione di mesi quattro di inibizione e, nei confronti della società A.S.D. Statte, la sanzione di 800,00 di ammenda. Nessuno compariva per i deferiti.

La decisione

1. Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti nei limiti di quanto si dirà.

Con il primo capo di incolpazione, la Procura contesta al sig. Francesco Carella, Presidente della ASD Statte, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, per essersi avvalso dell’attività di collaborazione del sig. Emanuele Vitale, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la società A.S.D. Real Taras, nell’organizzazione di un raduno di giovani calciatori finalizzato alla selezione degli stessi, svoltosi in data 16 gennaio 2023.

E’ pacifico, in quanto risulta dagli atti, che il sig. Emanuele Vitale, nella stagione 2022/23, era tesserato per la ASD Real Taras. E’, altresì, pacifico, in quanto confermato da tutti i soggetti sentiti dalla Procura, che in data 16 gennaio 2023 si sia tenuto un raduno di giovani calciatori organizzato dalla ASD Statte e che detto raduno fosse finalizzato alla ricerca di nuovi talenti.

E’, infine, pacifico, che il sig. Emanuele Vitale abbia collaborato con la società ASD Statte nell’organizzazione del suddetto raduno, svoltosi appunto in data 16 gennaio 2023 e, dunque, allorquando il Vitale era ancora tesserato per la ASD Real Taras.

Tale ultima circostanza, difatti, emerge:

- dal post pubblicato, in data 11 gennaio 2023, sulla pagina Facebook della CG Sports Consultants, società alla quale il Vitale era legato da un contratto di collaborazione professionale, con il quale la CG Sports Consultants si complimentava con la ASD Statte ed il nostro supervisore tecnico Emanuele Vitale per l’organizzazione di un raduno ufficiale autorizzato FIGC in collaborazione con la Virtus Entella.

Al post era allegata la fotografia pubblicitaria del raduno che si sarebbe tenuto in data 16 gennaio 2023; - dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Emanuele Vitale innanzi alla Procura Federale.

In particolare, in sede di audizione, il sig. Vitale ha affermato: “ho fornito la mia collaborazione alla ASD Statte segnalando alcuni ragazzi tesserati per altre società dislocate su tutto il territorio pugliese. In questo momento non ricordo i nomi dei ragazzi che ho segnalato per la partecipazione al raduno del 16 gennaio 2023. Durante il raduno le scelte tecniche sui ragazzi ricadevano … e sul sottoscritto per quelli da portare in società dilettantistiche”;

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura dal calciatore Antonio Stante, il quale ha riferito che la madre era stata contatta da Emanuele Vitale per far partecipare il figlio al raduno del 16 gennaio 2023 allo scopo di essere visionato da osservatori della Virtus Entella;

- dalle dichiarazioni rilasciate innanzi alla Procura Federale dal sig. Antonio Basile.

Quest’ultimo, difatti, ha affermato di aver partecipato al raduno del 16 gennaio 2023 organizzato dalla ASD Statte e dalla Virtus Entella al fine di arbitrare gli incontri, su invito del sig. Emanuele Vitale, dimostrando, in tal modo, la partecipazione attiva del sig. Vitale nella gestione dell’evento.

In definitiva, dal materiale istruttorio acquisito risulta evidente che il sig. Emanuele Vitale, benchè tesserato per la ASD Real Taras, abbia fattivamente collaborato con la ASD Statte nell’organizzazione del raduno del 16 gennaio 2023, svolgendo quindi un’attività volta al reclutamento di giovani calciatori in favore di società diverse da quella di appartenenza.

1.1 Dalla comprovata collaborazione del sig. Emanuele Vitale nella realizzazione dell’evento organizzato dalla ASD Statte discende la responsabilità del sig. Francesco Carella, Presidente della stessa ASD Statte.

L’art. 32, comma 2, CGS stabilisce che "Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe".

E’ noto che secondo l’ordinamento federale ai tecnici è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, potendo, gli stessi, offrire la loro consulenza, di natura strettamente tecnica, esclusivamente alle società di appartenenza.

D’altro canto, sempre secondo l’ordinamento federale, ai dirigenti è fatto divieto, nello svolgimento di attività inerenti al trasferimento o comunque al tesseramento di calciatori, di avvalersi di soggetti non autorizzati.

Il sig. Francesco Carella, Presidente della ASD Statte, nell’avvalersi, come è pacifico in atti, della collaborazione del sig. Emanuele Vitale nell’organizzazione dell’evento del 16 gennaio 2023, volto alla selezione di giovani atleti, e quindi nel consentire l’esercizio dell’attività di scouting, da parte del Vitale, per società diverse da quella di appartenenza, ha certamente violato le disposizioni federali attinenti il trasferimento e il tesseramento dei calciatori. Non solo.

La condotta del sig. Carella è censurabile anche sotto il profilo della contrarietà ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS che, come noto, costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all'attività sportiva. Né, per escludere la responsabilità del sig. Carella, può avere rilievo la circostanza dichiarata dallo stesso, in sede di audizione innanzi alla Procura, di non essere a conoscenza che il sig. Vitale era tesserato per la ASD Real Taras.

E’, difatti, principio pacifico, nella giurisprudenza federale, che nell’alveo dell’art. 4 CGS debba sussumersi anche ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 43/2021-2022).

Nel caso di specie, dunque, l’odierno deferito, prima di avvalersi della collaborazione del sig. Emanuele Vitale nell’organizzazione dell’evento del 16 gennaio 2023, avrebbe dovuto verificare la posizione dello stesso nell’ambito dell’ordinamento federale e, dunque, la sua legittimazione a svolgere l’attività di scouting.

Tale mancanza di controllo e preventiva verifica configura certamente una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

2. Discorso diverso deve farsi per ciò che concerne il secondo capo di incolpazione.

La Procura ha contestato al sig. Francesco Carella la violazione dell’4, comma 1, CGS, in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Emanuele Vitale, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2022/23 per la società ASD Real Taras, di svolgere attività in favore della società ASD Statte, quantomeno dall’11 maggio 2023.

Ebbene, escludendo le attività di cui al primo capo di incolpazione, dagli atti di causa non emerge alcun elemento che dimostri che il sig. Emanuele Vitale, nella stagione 2022/23, quantomeno dall’11 maggio 2023, abbia svolto la propria attività in favore della ASD Statte.

Né, per dimostrare il contrario, può valere l’articolo pubblicato in data 11 maggio 2023 sul sito www.tuttosporttaranto.com , nel quale il sig. Emanuele Vitale veniva presentato quale nuovo direttore tecnico del settore giovanile della ASD Statte per la stagione 2023/24.

Difatti, in primo luogo, detto articolo non prova in alcun modo che il sig. Vitale, nella stagione 2022/23, e dunque allorquando era tesserato per la ASD Real Taras, abbia svolto una qualche attività in favore della ASD Statte.

In secondo luogo, va evidenziato che, ai sensi del quinto comma dell’art. 38 delle NOIF, ai tecnici che abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso il tesseramento, non è precluso assumere impegni preliminari di tesseramento per la stagione sportiva successiva in favore di una società diversa.

Nel caso di specie, come si evince dal comunicato ufficiale rilasciato in data 27 dicembre 2022 dalla società ASD Real Taras nonché dalle dichiarazioni del Presidente della stessa sig. Manfuso, nel mese di dicembre 2022, il sig. Vitale, pur continuando a rimanere tesserato per la Real Taras, aveva risolto il rapporto con tale società, rassegnando le proprie dimissioni.

Di conseguenza, in virtù della succitata disposizione, lo stesso era legittimato a assumere impegni preliminari di tesseramento, per la stagione sportiva successiva, in favore della società ASD Statte.

Tali circostanze impongono il proscioglimento del sig. Francesco Carella in ordine al secondo capo di incolpazione.

3. Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante ed al sig. Emanuele Vitale, soggetto che ha svolto l’attività contestata nell’interesse della società, risponde ex art. 6, comma 1 e 2, CGS, anche la società ASD Statte.

4. Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto anche del proscioglimento del sig. Francesco Carella in ordine al secondo capo di incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Francesco Carella, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Statte, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 13 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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