C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/CSAT del 23.11.2023 – Delibera – Reclamo della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n.20/AG del 2.11.2023 – Esposito Alessio squalifica otto (8) gare. Gara – Pol. R. Sannicolese/ Ssd Capua del 28.10.2023 – Campionato Under 14 Regionale, girone I.

 

Reclamo della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n.20/AG del 2.11.2023 - Esposito Alessio squalifica otto (8) gare.

Gara – Pol. R. Sannicolese/ Ssd Capua del 28.10.2023 – Campionato Under 14 Regionale, girone I.

La società Pol. Sannicolese ha proposto reclamo avverso la squalifica per otto giornate del calciatore Esposito Alessio per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose e discriminatorie quanto al sesso all’indirizzo del DDG, Elena D’Iglio, questo provvedimento del Gst pubblicato sul C.U. n.20/Ag del 2/11/2023. Il reclamo e l’audizione della parte sanzionata si fonda sulla affermazione di aver mai rivolto alcuna frase ingiuriosa e sessista al Ddg nei confronti della quale avrebbe solo rivolto un gesto con la mano dopo la sua espulsione. L’art. 28 CGS, precisa, invero, il calciatore che commette una delle violazioni ascritte all’Esposito che la Corte ritiene una delle fattispecie più gravi. Nel caso di specie la Corte ritiene che la giovane età del calciatore, il suo successivo comportamento in campo che ha abbandonato, dopo l’espulsione, senza alcun tipo di protesta nonché le dichiarazioni di scuse rese anche in udienza dal medesimo, dal genitore e dal Presidente, possono essere prese in considerazione per una minima riduzione della sanzione, visto che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Esposito Alessio a sei (6) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.

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