C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/CSAT del 30.11.2023 – Delibera – Reclamo della società COMPRENSORIO MISCANO in riferimento al C.U. n.49 del 16.11.2023 – Iacovino Salvatore squalifica otto (8) gare. Gara – Comprensorio Miscano/ Durazzano Calcio del 11.11.2023 – Campionato 2° Categoria, girone B.

Reclamo della società COMPRENSORIO MISCANO in riferimento al C.U. n.49 del 16.11.2023 - Iacovino Salvatore squalifica otto (8) gare.

Gara – Comprensorio Miscano/ Durazzano Calcio del 11.11.2023 – Campionato 2° Categoria, girone B.

La società Comprensorio Miscano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per otto (8) giornate di gara inflitta dal Gst al calciatore Iacovino Salvatore responsabile di aver nel corso della gara Comprensorio Miscano/ Durazzano Calcio proferito nei confronti del DDG espressioni razziste nonché proferiva nei confronti dello stesso frasi minacciose ed ingiuriose. La società reclamante precisava che il Gst ha erroneamente applicato quanto previsto dall’art. 36, comma 1 lett. B, CGS, laddove è prevista una squalifica per otto (8) giornate in caso di condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. La reclamante deduce, infatti, che alla fattispecie andava applicato l’art. 36, comma 1 lett. A, che prevede invece la squalifica per quattro (4) giornate di qui la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare adottata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione l’art. 28 CGS laddove al comma 2 prevede che il calciatore che pronuncia offese o insulti per motivi di razza, colore, sesso etc etc.. è prevista, tra l’altro, la squalifica per dieci (10) giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la squalifica di otto (8) gare inflitta dal Gst al calciatore Iacovino Salvatore. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva non versato.

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