C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/CSAT del 07.12.2023 – Delibera – Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.20/AG del 2.11.2023 . Gara – Campanile / Puteolana 1909 del 29.10.2023 – Campionato Regionale Under 16, girone L.

Reclamo della società PUTEOLANA 1909 in riferimento al C.U. n.20/AG del 2.11.2023 .

Gara – Campanile / Puteolana 1909 del 29.10.2023 – Campionato Regionale Under 16, girone L.

La società Asd Puteolana 1909 proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst e pubblicate sul C.U. n.20/Ag del 2/11/2023. In particolare, la società reclamante impugnava la sanzione disciplinare dell’ammenda inflitta, pari ad euro 500.00; la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la sanzione disciplinare della disputa a porte chiuse di tutte le gare casalinghe sino alla fine della stagione sportiva 2023-2024. Deduceva la società reclamante che la stessa era ospitata e che, ai sensi dell’art.62 NOIF, era la società ospitante che aveva l’obbligo del mantenimento dell’ordine pubblico. La società reclamante, pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo evitare quanto avvenuto soprattutto sugli spalti per cui, pur condannando gli episodi verificatisi durante la gara, concludeva per la riduzione al minimo edittale delle sanzioni adottate. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara e del supplemento, redatti entrambi dal DDG, si evidenzia che alla rissa accesa sul terreno di gioco ed a quelle poi verificatesi sugli spalti, hanno preso parte rispettivamente i tesserati di entrambe le società ed i genitori dei giovani calciatori delle società. Attesa l’età dei calciatori, questa Corte ritiene estremamente deprecabile e censurabile il comportamento dei genitori che dovrebbero dare l’esempio ai propri figli e non assumere atteggiamenti violenti e provocatori. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione del Gst e pubblicata sul C.U. n. 20/ag del 2/11/2023. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva già versato.

 

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