C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/CSAT del 11.01.2024 – Delibera – Reclamo della società SAN MARCO DEI CAVOTI in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023. Gara – San Marco dei Cavoti / Durazzano del 13.12.2023 – Campionato 2° Categoria , girone B_- squalifica Celentano Marcello, 4 gare – inibizione Monteforte Vincenzo fino al 14/02/2024.

Reclamo della società SAN MARCO DEI CAVOTI in riferimento al C.U. n.63 del 14.12.2023.

Gara – San Marco dei Cavoti / Durazzano del 13.12.2023 – Campionato 2° Categoria , girone B_- squalifica Celentano Marcello, 4 gare – inibizione Monteforte Vincenzo fino al 14/02/2024.

La società San Marco dei Cavoti proponeva ritualmente reclamo avverso la inibizione inflitta al dirigente Monteforte Vincenzo, reo di aver protestato, a seguito della notificazione del provvedimento di ammonizione, con fare minaccioso nei confronti del DDG, ponendo in essere un comportamento discriminatorio del sesso in quanto arbitro donna e profferendo parole offensive, nonché avverso la squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Celentano Marcello per avere rivolto al DDG frasi offensive delle persone con disabilità continuando con insulti nel suo operato. Entrambe le sanzioni venivano pubblicate sul C.U. n.63 del 14/12/2023. La società reclamante evidenziava nel proprio ricorso che il DDG nel corso della gara dimostrava in più di una occasione di trovarsi in uno stato confusionale e di poca serenità. In particolare, la reclamante evidenziava che l’espulsione de dirigente non era avvenuta a seguito della notificazione del provvedimento di ammonizione bensì in un momento successivo e precisamente al 20° minuto con rosso diretto per proteste. Inoltre, il dirigente non avrebbe tenuto un comportamento discriminatorio del sesso e tutto ciò sarebbe provato anche da un video allegato al ricorso. In relazione, poi, alla posizione del calciatore Celentano Marcello, la società reclamante evidenziava che lo stesso non aveva mai pronunciato frasi offensive ad oggetto persone con disabilità bensì aveva solo chiesto, forse con troppa veemenza, spiegazioni al DDG circa il provvedimento di espulsione. Anche in questo caso, la società reclamante, a supporto della propria tesi, allegava al reclamo un video. Alla luce di quanto evidenziato, la reclamante concludeva per l’accoglimento del reclamo con richiesta di riduzione sia della sanzione di inibizione, inflitta al dirigente Monteforte Vincenzo, sia della squalifica inflitta al calciatore Celentano Marcello. La CSAT letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Preliminarmente la Corte evidenzia che alla stessa non è consentito l’utilizzo e la visione dei video allegati dalla reclamante e precisa che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e primaria. Dalla lettura del referto, la Corte rileva che nella descrizione dei fatti e nelle motivazioni dei provvedimenti adottati il DDG è preciso e riporta con peculiarità le frasi pronunciate sia dal dirigente sia dal calciatore.

P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma le sanzioni del Gst pubblicata sul C.U. n.63 del 14.12.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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