C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 29/CSAT del 15.02.2024 – Delibera – Reclamo della società BATTIPAGLIESE CALCIO in riferimento al C.U. n.40/AG del 18.01.2024. Gara – Battipagliese Calcio/ San Prisco del 14.01.2024 – Campionato Under 17, girone C

Reclamo della società BATTIPAGLIESE CALCIO in riferimento al C.U. n.40/AG del 18.01.2024.

Gara – Battipagliese Calcio/ San Prisco del 14.01.2024 – Campionato Under 17, girone C.

La società Battipagliese Calcio ha proposto reclamo avverso al decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 40/Ag del 18/01/2024, con cui è stata inflitta l’ammenda di euro 400.00 e la sanzione dell’obbligo di disputare le partite, fino alla fine della stagione sportiva a porte chiuse. Il Gst ha posto a fondamento del proprio provvedimento quanto relazionato dal DDG ed, in particolare, che, al termine della gara, questi veniva raggiunto da soggetto non identificato, il quale nonostante gli fosse stato intimato di uscire dal campo, non vi ottemperava, anzi sferrava un colpo al volto del medesimo DDG, procurandogli una lesione. La reclamante, nel proprio reclamo, deduce che il soggetto non identificato dal DDG andrebbe invece identificato nel fotografo della società e che questi non avrebbe compiuto alcun atto di violenza nei confronti del DDG, contrariamente a quanto da quest’ultimo relazionato. Sulla scorta di tali rilievi, la società Battipagliese Calcio chiede revocarsi la decisione del Gst e comunque rideterminare, riducendo l’entità delle sanzioni. In via istruttoria, chiede disporsi l’audizione del DDG e dell’organo tecnico della sezione AIA competente, presente alla gara. Il Collegio, ammessa ogni attività istruttoria non necessaria, tenuto conto del valore di prova privilegiata del referto del DDG, con riguardo ai fatti ivi richiamati, nel ritenere, nel caso, esaustiva il referto del Direttore di gara, conclude nel ritenere non revocabile in dubbio gli accadimenti, e, dunque, l’accesso di soggetto non iscritto in distinta, il quale sferrava un pugno al DDG. Peraltro, neppure fornisce, la reclamante, una qualche prova in ordine alla circostanza che l’autore dei fatti fosse il fotografo della società, che questi fosse autorizzato e che si sia attenuto alle proprie funzioni. Per questo motivi, le sanzioni inflitte vanno confermate. Altresì, va confermata l’entità delle medesime tenuto conto del particolare disvalore che l’ordinamento sportivo attribuisce a condotte violente nei confronti del DDG e del ridotto numero di partite che residuano per la fine del campionato, da disputare in casa a porte chiuse.

P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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