C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/CSAT del 25.09.2023 – Delibera – Reclamo della società MONTE CALCIO CLUB 2023 in riferimento al C.U. n.20 del 14.09.2023. Gara – Pompei / Monte Calcio Club 2023 del 9.09.2023 – Campionato Eccellenza, girone A.

Reclamo della società MONTE CALCIO CLUB 2023

in riferimento al C.U. n.20 del 14.09.2023. Gara – Pompei / Monte Calcio Club 2023 del 9.09.2023 – Campionato Eccellenza, girone A.

La società Asd Monte Calcio Club 2023 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta per tre (3) giornate dal Gst al calciatore Gatta Gismondo reo di aver colpito a gioco fermo, durante la fase di sostituzione, per reazione un avversario con uno schiaffo in pieno volto. La società reclamante eccepiva la mancata applicazione, da parte del Gst delle circostanze attenuanti ex art.13, comma 1 e 2 CGS, anche in relazione all’art.12, comma 1 CGS. Dall’esame e dalla lettura del referto di gara, si evince che il calciatore della società Fc Pompei, sig. Caso Naturale Vincenzo, a gioco fermo durante la fase di sostituzione, insultava il calciatore Gatta Gismondo che si apprestava ad uscire dal terreno di gioco con epiteti puerili, si alzava dalla panchina e , correndo verso quest’ultimo, lo spingeva con una mano al collo. Il sig. Gatta Gismondo della società Monte Calcio Club 2023 reagiva alla predetta provocazione ed aggressione con uno schiaffo che attingeva in pieno viso il calciatore Caso Naturale Vincenzo. Alla luce di quanto descritto, il Gst infliggeva ad entrambi i calciatori le sanzioni disciplinari della squalifica per tre (3) giornate, Il reclamo così come proposto, a pare di questa Corte Sportiva di Appello, appare meritevole di accoglimento. L’art.12, comma 1 CGS, infatti, stabilisce che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti e valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti. In considerazione di ciò, l’art.13, comma 1, prevede espressamente he sanzione disciplinare è attenuata se il responsabile ha agito in reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui. E’ indubbio che il calciatore Gatta Gismondo, seppur abbia tenuto una condotta violenta, la stessa è da considerarsi una forma di reazione ad una condotta del calciatore avversario (Caso Naturale Vincenzo) provocatoria e violenta che, peraltro, non prendeva parte attiva alla gara ma sedeva in panchina.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Gatta Gismondo a complessive due (2) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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