C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/CSAT del 09.11.2023 – Delibera – Reclamo della società AGEROLA SRL in riferimento al C.U. n.39 del 19.10.2023. Gara – S.C. Victoria Marra / Agerola Srl del 14.10.2023 – Campionato Promozione, girone D.

Reclamo della società AGEROLA SRL in riferimento al C.U. n.39 del 19.10.2023.

Gara – S.C. Victoria Marra / Agerola Srl del 14.10.2023 – Campionato Promozione, girone D.

Con reclamo protocollato al n. 104 del 30 ottobre 2023 la società “Agerola s.r.l.”, assistita e difesa in sede di audizione dal difensore avv. Monica Fiorillo, ha impugnato la squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore tesserato Catello Porzio comminata dal giudice sportivo con C.U. n. 39 del 19.10.2023 per “il futile motivo di accelerare la ripresa del gioco, non essendosi edotto del fischio arbitrale colpisce con un pugno chiuso il volto del sig. Piedipalumbo” in occasione della gara “S.C. Victoria Marra contro Agerola s.r.l.” del giorno 15 ottobre 2022 del campionato di Promozione campana, girone D, stagione sportiva 2023/2024. In particolare la società contesta il referto arbitrale sostenendo che il calciatore della società Vittoria Marra, Alessandro Orlando Piedipalumbo non avrebbe subito dal capitano della società Agerola, Catello Porzio, un pugno al volto ma uno spintone come asserito dalla stessa vittima dell’aggressione in una dichiarazione resa in data 25.10.2023 e allegata agli atti. In sede di odierna audizione l’avv. Monica Fiorillo, difensore della società Agerola, ha chiesto la riduzione della sanzione al pre-sofferto di tre giornate, riportandosi al ricorso. La rappresentazione dei fatti esposti nel reclamo in merito al mancato pugno alla vittima contrasta con il referto del direttore di gara, che fa piena prova, e non può essere messo in discussione da semplici deduzioni in atti prive di valida prova a sostegno, né tale referto può essere messo in discussione da una dichiarazione, per di più priva di autentica, di un calciatore. Merita, invece, accoglimento la censura sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti nella comminazione della sanzione, e cioè l’aver avuto una reazione immediata in seguito al comportamento ingiusto della vittima dell’aggressione che non restituiva il pallone per non far riprendere velocemente il gioco a pochi minuti dal termine della partita come risulta agli atti di gara nonché l’aver ammesso, sia pur parzialmente, la propria responsabilità nell’evento anche se è stato contestato il fatto violento. In conseguenza di ciò la corte reputa che vadano applicate le circostanze attenuanti previste dall’art. 13, comma 1, lettera a), e quindi l’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui e lettera d), del C.G.S., e quindi l’aver ammesso parzialmente la responsabilità dell’evento contestatogli.

PQM.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Catello Porzio a tre (3) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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