F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0140/CSA pubblicata del 15 Febbraio 2024 – Udinese Calcio S.p.A.

Decisione/0140/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0184/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Maurizio Greco – Componente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0184/CSA/2023-2024 proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. in data 26.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 149 del 23.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti di causa;

relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 31.01.2024, l’Avv. Paolo Del Vecchio e uditi gli Avv. Luciano Ruggiero Malagnini e Stefano Campoccia per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società Udinese Calcio S.p.A. la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse a seguito della partita Udinese – Milan del 20.1.2024.

La sanzione trae origine dai fatti successi durante la suddetta partita e che hanno visto il portiere del Milan, Mike Peterson Maignan, oggetto di ripetuti insulti razzisti provenienti da un settore dello stadio.

In particolare si legge nel Comunicato del Giudice di prime cure che sia dal referto arbitrale che dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale, sarebbe emerso che “…in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson” è stato destinatario di manifestazioni di discriminazione razziale da parte della tifoseria di casa, tanto da portare “…..all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti”.

Inoltre il Giudice sportivo sottolinea la “…obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte)…”.

Inoltre il Giudice sportivo riporta anche il fatto che non si sono avuti atti di dissociazione da parte della restante tifoseria, ma che comunque la società ha mostrato di collaborare attivandosi fin da subito con le Forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili.

Per tali motivi ha ritenuto di applicare la sanzione minima prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia sportiva FIGC e cioè l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Propone reclamo la soc. Udinese Calcio S.p.A., chiedendo l’annullamento o la revoca della sanzione o in subordine la commutazione in ammenda o in via ancora gradata la riduzione della squalifica ad un solo settore dello stadio in applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera d), del CGS, trattandosi di prima violazione, nonché la sospensione condizionata della sanzione ex art. 28, comma 7, CGS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato.

Nel reclamo l’UDINESE sottolinea, in via preliminare, la condotta virtuosa tenuta dalla società sia in passato che nel caso di specie, cooperando con le Forze dell’ordine, sotto il profilo della prevenzione dei fatti violenti e, nel caso specifico, per individuare e identificare tra i tifosi coloro che si sono resi responsabili dei fatti incresciosi.

Tale premessa, però, rende già evidente che parliamo di fatti incontestabili.

D’altronde la stessa dinamica dei fatti: una partita interrotta due volte (con due annunci) e una squadra che lascia anche il terreno di gioco per alcuni minuti per solidarietà con il proprio compagno, non può non dare l’idea di una situazione di particolare ed evidente disagio.

L’attività di cooperazione della reclamante risulta documentalmente provata da un efficiente sistema di videosorveglianza che pone l’impianto di Udine tra gli stadi meglio attrezzati sotto questo profilo, con circa 300 telecamere disseminate in tutto lo stadio.

La società, a seguito dell’identificazione dei cinque tifosi che hanno rivolto gli insulti a Maignan, ha anche inviato loro una nota con la quale viene precluso agli stessi l’accesso alle gare casalinghe a tempo indeterminato.

La reclamante contesta poi un’asserita discrepanza tra quanto refertato dall’arbitro e quanto invece refertato dai due rappresentanti della Procura federale, discrepanza che farebbe venir meno “la dimensione e la percezione” del fenomeno di discriminazione razziale.

Ebbene, tale discrepanza non sembra esservi dalla lettura dei referti.

L’arbitro, in particolare, è molto chiaro nel suo referto e afferma che, al 25’ del primo tempo, alla prima manifestazione di discriminazione, veniva avvisato dal quarto uomo, Niccolò Baroni, che a sua volta era stato avvicinato da Maignan che gli aveva riferito di “insulti” rivolti alla sua persona e provenienti dalla curva alle sue spalle.

A seguito di ciò l’arbitro si avvicinava a Maignan che gli riferiva di essere stato chiamato “scimmia”.

E anche il secondo episodio, quello del 33’ del primo tempo, vede l’arbitro “accorgersi” che “ il calciatore n. 16 del Milan Mike Peterson Maignan veniva nuovamente fatto oggetto di insulti dai sostenitori dell’Udinese alle sue spalle…”.

In tale referto, quindi, l’arbitro non ammette mai di aver sentito i suddetti cori/ululati “uh!uh!uh!” (in coerenza con quanto si afferma nel referto dei collaboratori della Procura, i quali riportano che nessuno dei partecipanti alla riunione tenutasi nell’intervallo della partita aveva sentito direttamente i cori “uh!uh!uh!).

Non vi è, quindi, alcuna contraddizione o discrepanza, in quanto i fatti sono raccontati in modo assolutamente lineare e coerente.

L’arbitro, nel primo caso, ha preso davvero atto dell’accaduto (dal quarto uomo prima e da Maignan poi), la seconda volta ha notato che Maignan non riprendeva il gioco ed ha percepito che si stava ripetendo la pratica odiosa di pochi minuti prima.

Tutto ciò solo per spiegare l’assenza di contraddizione e nel contempo la percezione chiarissima del fenomeno.

D’altronde anche il referto della Procura parla per il primo episodio di insulti “ tipo uh!uh!” riferiti da Maignan al quarto uomo e all’allenatore del Milan, Stefano Pioli e, nel secondo caso, è ancora più chiaro dell’arbitro, in quanto dice che, a gioco fermo, Maignan non riprendeva il gioco e si dirigeva verso l’arbitro e rivolgendosi a lui gli chiedeva di interrompere il gioco” poiché erano stati nuovamente intonati cori razzisti a lui rivolti”.

Questo per dire che è assolutamente stigmatizzabile, per dimensione e per percezione, anche l’insulto o più insulti che non siano necessariamente “uh!uh!”.

Né appare degno di nota il rilievo sul significato di disapprovazione da attribuire al “buh!”, piuttosto che a “uh!uh!”, in quanto è talmente evidente che siamo di fronte ad insulti o cori beceri che nulla hanno a che vedere con qualsivoglia giudizio di valore, non foss’altro perché partono non appena il giocatore di colore o di nazionalità straniera tocca la palla, e quindi dovremmo immaginare una sorta di “disapprovazione preconcetta”, cosa assolutamente inverosimile.

Anche la stessa giurisprudenza citata dalla reclamante sulla mancanza di prova della dimensione e della reale percezione del fenomeno è stata, nel caso di specie, già considerata dal Giudice di prime cure “recessiva” rispetto alla gravità degli episodi, gravità che ha originato una reazione particolarmente decisa del calciatore e che ha portato l’arbitro a dover sospendere per due volte l’incontro ed a far fare due volte l’annuncio contro le discriminazioni.

Data per scontata quindi la gravità dei fatti accaduti, ritenuta coerente la ricostruzione dell’arbitro con quella dei due collaboratori della Procura federale, occorre, però, aprire una parentesi sulla responsabilità oggettiva delle società e sul ruolo, fondamentale, delle esimenti e delle attenuanti di cui all’art. 29 del Codice di giustizia sportiva.

Considerato che il Giudice sportivo, trattandosi di prima violazione per l’Udinese (non essendo quest’ultima recidiva), ha valutato applicabile la sanzione della squalifica di una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e), per la gravità dei fatti (“Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente o disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e),f),g),i),m)…”) e probabilmente per la circostanza della reiterazione che ha dato la stura anche ad un gesto clamoroso, quale l’uscita, per pochi minuti, della squadra del Milan dal campo di gioco, è pur vero che andava apprezzato maggiormente il concretizzarsi per lo meno di una delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29 CGS, e cioè quella prevista al comma 1, lett. c), secondo cui: “la società ha concretamente operato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l’utilizzo a spese della società di tecnologie di videosorveglianza”.

Questa attenuante, come risulta anche dalla decisione impugnata, si è pienamente verificata ed è provata dalla documentazione in atti (anche dall’adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e delle Linee guida di cui al C.U. n. 96/A del 3.10.2019), per cui, se è vero che non vi è stata la reale dissociazione degli altri tifosi [prevista alla lettera e) del comma 1 dell’art. 29 del CGS], si è però concretizzata quanto meno l’attenuante di cui alla lettera c). Che va tenuta in debita considerazione ai sensi di quanto prevede l’art. 29, comma 2, del CGS, secondo cui: “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1”.

Quindi è sufficiente anche l’inverarsi di una di tali circostanze per limitare la responsabilità oggettiva e ritenere parzialmente accoglibile il presente reclamo, rideterminando la sanzione nell’obbligo a carico della società, limitando la chiusura al solo settore della “Curva Nord”, dal quale sono partiti gli insulti in direzione di Maignan, secondo quanto prescritto dall’art. 8, comma 1, lettera d), CGS. Quest’ultima sanzione è quella prevista per manifestazioni espressione di discriminazione in caso di prima violazione (art. 28, comma 4, terzo periodo, CGS).

Non sono, invece, sussistenti le altre invocate circostanze di cui all’art. 29 CGS.

Appare, nel contempo, ragionevole aumentare a due giornate la chiusura di quel settore, proprio per contemperare la rideterminazione della sanzione con il fatto di dover però sanzionare più aspramente il settore dal quale sono partiti gli insulti, in quanto in questo modo, da un lato, si limita la responsabilità oggettiva e, dall’altro, si accentua maggiormente una responsabilità diretta del settore, nel quale, peraltro, sono mancati quegli opportuni tentativi di dissociazione, come giustamente sottolineato dal Giudice sportivo.

Infine non si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda di sospensione condizionata della sanzione ex art. 28, comma 7,CGS.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nell'obbligo a carico della società Udinese Calcio S.p.A. di disputare 2 (due) gare con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio                                                                      Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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