C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/TFT del 16.11.2023 – Delibera – Fasc.178 Proc. 2038/785 pfi22-23/PM/ep/ce del 21.07.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. Giuseppe Bianco, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S. Gesualdo

Fasc.178

Proc. 2038/785 pfi22-23/PM/ep/ce del 21.07.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. Giuseppe Bianco, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S. Gesualdo e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: - della violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Gesualdo – Forza e Coraggio del 25.3.2023, valevole per girone F del campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania consistiti nell’avere contattato telefonicamente: - in data 21.3.2023, presentandosi come il “Direttore” della società del Gesualdo, il sig. Mario Andres, tesserato per la società A.S.D. Forza e Coraggio, proferendo le seguenti testuali espressioni “Ciao Mario sono il direttore del Gesualdo … Come stai?...Sabato dovete venire a giocare qua (con tono ironico)… noi dobbiamo vincere sabato… Lo so che anche voi dovete vincere… ma avete la partita più importante, vi giocate tutto mercoledì nella finale di Coppa Italia… Anche perché so che è arrivata voce, che dopo la partita del 29.3.2023, la società vi vuole mandare tutti via…I ragazzi corrono…ma tu devi giocare perché devi gestire… Il nostro presidente è a disposizione”; - in data 22.3.2023 il sig. Raffaele Di Meola, tesserato per la società A.S.D. Forza e Coraggio, proferendo le seguenti testuali espressioni: “Raffaele sono un tuo vecchio presidente ai tempi dell’Eclanese… avrei bisogno di scambiare due parole se ti fa piacere… Voi sabato venite qua a giocare… che volete fare… vi giocate la partita? … Sai è giunta voce che il vostro presidente dopo la partita di Coppa Italia che giocherete mercoledì vi manderà tutti via… Sai che qua l’ambiente è molto caldo… noi ci dobbiamo salvare… e conviene farsi gli amici in tempo di pace… Fatevi gli amici in tempo di pace con i favori… queste cose nel calcio si fanno… Ma Almeno venite a giocare con la squadra titolare, visto che mercoledì dovete giocare la finale di Coppa Italia? ... Noi siamo a limite della zona play-out … sabato ce la giocheremo fino alla morte perché in casa non possiamo sbagliare… i play-out non li vogliamo fare.”; 2) la società U.S. Gesualdo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Bianco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il sig. Giuseppe Bianco, la sanzione di anni quattro (4) di inibizione; per la società U.S. Gesualdo € 5.000,00 (cinquemila,00) di ammenda. Il deferimento avanzato dalla Procura Federale trae origine dalla segnalazione del presidente della Asd Forza e Coraggio con la quale veniva evidenziato che due tesserati della predetta società avevano ricevuto da persone riconducibili alla società oggi deferita telefonate volte all’alterazione del risultato della gara Gesualdo – Forza e Coraggio del 25/03/2023 valevole per il campionato di Promozione. All’esito dell’attività è emerso che tale sig. Giuseppe Bianco nei giorni antecedenti all’anzidetta gara del campionato di Promozione avrebbe contattato telefonicamente dei tesserati della società Forza e Coraggio. In particolare, nel corso dell’attività d’indagine svolta dalla Procura Federale è emerso che in data 21/03/2023 e in data 22/03/2023 il deferito Giuseppe Bianco contattava telefonicamente i sig.ri Mario Andres e Raffaele Di Meola allo scopo di alterare il risultato della gara oggetto dell’odierno deferimento. I predetti calciatori escussi in sede di audizione da parte della Procura Federale confermavano quanto segnalato dal Presidente della società Forza e Coraggio. Alla luce dei predetti riscontri investigativi la Procura Federale deferiva il sig. Giuseppe Bianco, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’ interesse della società deferita e comunque rilevanti per l’ordimento federale ai sensi dell’art.2 comma 2 del CGS in ordine alla violazione dell’art.3 commi 1 e 2 CGS per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Us Gesualdo – Forza e Coraggio del 25/03/2023. Il Tribunale, letti gli atti ufficiali ed esaminate le testimonianze rese all’udienza del 23/10/2023 (escussione testi della difesa della società Gesualdo – Avagliano Mario, all’epoca dei fatti dirigente della predetta società con mansioni di accompagnatore) ed alla successiva udienza del 13/11/2023 (Solomita Salvatore, Presidente protempore della società deferita) è emerso quanto segue: il sig. Giuseppe Bianco è soggetto del tutto estraneo alla società deferita, dall’organigramma societario allegato alle memorie difensive della società Us Gesualdo risulta che il sig. Bianco non è componente dello staff tecnico, non ha alcun incarico in ambito societario. Non risulta tesserato in ambito Federale. Nel corso dell’istruttoria innanzi a questo TFT è risultato che il Bianco Giuseppe è stato Presidente della società deferita circa vent’anni fa e che lo stesso non ha ricoperto alcuno incarico dirigenziale nell’ambito della società nel corso dell’attuale e scorsa stagione. Per tale motivo, il Bianco è del tutto estraneo e sconosciuto alla società US Gesualdo. Per altro tutti i test escussi hanno concordemente riferito che la società Us Gesualdo non aveva alcuno interesse ad alterare la gara in quanto non si sarebbe iscritta al campionato di Promozione nella stagione agonistica 23/24 in quanto non aveva possibilità di sostenere gli oneri derivanti dal Campionato di Promozione. Infatti attualmente la società partecipa al campionato di seconda categoria. Per quanto riguarda la contestazione della responsabilità oggettiva va detto che il comma 5 dell’art. 6 CGS stabilisce che la responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito. Alla luce di tutto quanto il TFT delibera di prosciogliere la società deferita Us Gesualdo. In ordine alla posizione del sig. Bianco Giuseppe non risultano riscontri sicuri ed affidabili che le due telefonate effettuate da utenze diverse di cellulare ai due tesserati del Forza e Coraggio siano riconducibili alla persona di Giuseppe Bianco peraltro la genericità delle dichiarazioni resi da entrambi i testi escussi in sede investigativa non consentono di individuare con certezza l’identità di colui interloquiva con i predetti calciatori . Soprattutto in considerazione al fatto che non è stato svolto alcun accertamento in ordine alla titolarità dei due cellulari che avrebbero contattato i calciatori Di Meola Raffaele e Mario Andres. Alla luce di quanto detto il sig. Bianco Giuseppe, soggetto non tesserato in ambito federale va prosciolto.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di prosciogliere i deferiti Giuseppe Bianco e la società Us Gesualdo.

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