C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 23.11.2023 – Delibera – Fasc.190 Prot.11806/54 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Vincenzo Orilio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana:

Fasc.190

Prot.11806/54 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Vincenzo Orilio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Ebolitana (oggi A.S.D. Città di Campagna 1919), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Luca Vitale, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Campagna 1919 alla gara Agropoli – Città di Campagna 1919 del 27.2.2023, valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Marco Vuocolo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Agropoli – Città di Campagna 1919, disputata il 27.2.2023 e valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Campagna 1919, nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Vitale Luca attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Luca Vitale, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Campagna 1919, già A.S.D. Academy Ebolitana: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Campagna 1919, alla gara Agropoli – Città di Campagna 1919 del 27.2.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Città di Campagna 1919 (già A.S.D. Academy Ebolitana) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Orilio, Marco Vuocolo e Luca Vitale, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Città di Campagna 1919 (già A.S.D. Academy Ebolitana) malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Marco Vuocolo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Vincenzo Orilio per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luca Vitale tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Vincenzo Orilio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Marco Vuocolo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Città di Campagna 1919 (già A.S.D. Academy Ebolitana) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Città di Campagna 1919 (già A.S.D. Academy Ebolitana) alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Luca Vitale due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Vincenzo Orilio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Marco Vuocolo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Città di Campagna 1919 (già A.S.D. Academy Ebolitana) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.

 

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