C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/TFT del 07.12.2023 – Delibera – Fasc.195 Prot.12612/76 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 18 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Maurizio Ferriero, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi

Fasc.195

Prot.12612/76 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 18 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Maurizio Ferriero, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara SSDRL Nocerina calcio 1910 – A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 valevole per il campionato regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Lisena, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 2. il sig. Andrea Lisena, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi, alla gara SSDRL Nocerina calcio 1910 – A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 va-levole per il campionato regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Maurizio Ferriero, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale.. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Lisena tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Ferriero, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Andrea Lisena due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Ferriero, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;

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