C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/TFT del 18.01.2024 – Delibera – Fasc.197 Prot.12599/72 pfi23-24/PM/vdb (Campionato 3° Categoria – SA-) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022

Fasc.197

Prot.12599/72 pfi23-24/PM/vdb (Campionato 3° Categoria – SA-) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Aquara 2022, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giandomenico Tancredi, Mario Nisi, Mario Parente, Pasquale Tancredi ed Al-berto Di Ruberto nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, e precisamente: il calciatore sig. Giandomenico Tancredi alle gare Pol. Sporting Club Picentia - ASD Aquara 2022 del 6.11.2022, ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023, ASD Aquara 2022 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 12.2.2023; il calciatore sig. Mario Nisi alla gara A.C.D. Ricigliano - A.S.D. Aquara 2022 del 4.12.2022; il calciatore sig. Mario Parente alla gara ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023; il calciatore sig. Pasquale Tancredi alle gare ASD Aquara 2022 - Pol. Sporting Club Picentia del 19.2.2023 ed ASD Santa Maria Degli Angeli - ASD Aquara 2022 del 12.3.2023; il calciatore sig. Alberto Di Ruberto alla gara ASD Club Serre Calcio - ASD Aquara 2022 del 25.3.2023. Nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Pol. Sporting Club Picentia - ASD Aquara 2022 del 6.11.2022 ed ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giandomenico Tancredi e Mario Parente, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 2. il sig. Giovanni Amendola, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Aquara 2022 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 12.2.2023, ASD Santa Maria Degli Angeli - ASD Aquara 2022 del 12.3.2023 ed ASD Club Serre Calcio - ASD Aquara 2022 del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022 nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Giandomenico Tancredi, Pasquale Tancredi ed Alberto Di Ruberto, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 3. il sig. Carmine De Rosa, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.C.D. Ricigliano - ASD Aquara 2022 del 4.12.2022 valevole per il campionato Terza Categoria, sotto- scritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Nisi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 4. il sig Matteo Levi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Aquara 2022 - Pol. Sporting Club Picentia del 19.2.2023 valevole per il campionato Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Pasquale Tancredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 5. il sig. Giandomenico Tancredi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022, alle gare Pol. Sporting Club Picentia - ASD Aquara 2022 del 6.11.2022, ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023 ed ASD Aquara 2022 - ASD Altavilla Silentina 2012 del 12.2.2023, tutte valevoli per il campionato Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6. il sig. Mario Nisi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022, alla gara A.C.D. Ricigliano -ASD Aquara 2022 del 4.12.2022 valevole per il campionato Terza Ca-tegoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 7. il sig. Mario Parente, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022, alla gara ASD Aquara 2022 - AS REAL Contursi Terme del 22.1.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accerta-menti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 8. il sig. Pasquale Tancredi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Aquara 2022, alle gare ASD Aquara 2022 – Pol. Sporting Club Picentia del 19.2.2023 ed ASD Santa Maria Degli Angeli – ASD Aquara 2022 del 12.3.2023 valevoli per il campionato Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 9. il sig. Alberto Di Ruberto, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022, alla gara ASD Club Serre Calcio - ASD Aquara 2022 del 25.3.2022 valevole per il campionato Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 10. la società A.S.D. Aquara 2022 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cesare Doddato, Giovanni Amendola, Carmine De Rosa, Matteo Levi, Giandomenico Tan-credi, Mario Nisi, Mario Parente, Pasquale Tancredi ed Alberto Di Ruberto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Aquara 2022 malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Giovanni Amendola, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Cesare Doddato per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alberto Di Ruberto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Tancredi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Parente tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Nisi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giandomenico Tancredi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore/dirigente accompagnatore Matteo Levi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore/dirigente accompagnatore Carmine De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Cesare Doddato, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Amendola, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Aquara 2022 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le richieste della Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Alberto Di Ruberto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Tancredi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Parente tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Nisi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giandomenico Tancredi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore/dirigente accompagnatore Matteo Levi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore/dirigente accompagnatore Carmine De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Cesare Doddato, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Amendola, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 600,00 di ammenda.

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