C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 08.02.2024 – Delibera – Fasc.210 Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Rocco Botta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol.D. Real Palomonte

Fasc.210

Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Rocco Botta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol.D. Real Palomonte: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Palomonte, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mattia Elia, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pol. D. Real Palomonte alla gara Città di Campagna 1919 – Real Palomonte del 24.10.2022, valevole per il campionato Juniores Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 4. la società Pol. D. Real Palomonte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Botta, Domenico Parisi e Mattia Elia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 5/02/2023 l’avv. Calabrese Giovanni quale rappresentante dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.23 C.G.S. e segnatamente per Sig. Rocco Botta mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito);per la Società Pol. D. Real Palomonte la sanzione di euro 200 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 19 stagione sportiva 23/24 (s.b. euro 300,00 di ammenda e punto 1 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona degli avv. Dellaccio, prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.23 del C.G.S.

APPLICA

Per il Presidente sig. Rocco Botta, la sanzione di mesi due di inibizione; per la società Pol. D. Real Palomonte la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato Under 19 Regionale nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.

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