C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 15.02.2024 – Delibera – Fasc.219 Prot.13784/39 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 – Na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Alfonso Ciccarelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi

Fasc.219

Prot.13784/39 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 - Na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Alfonso Ciccarelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, Procura Federale 4 comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Coppola nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, alla gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco D’Onofrio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi in occasione quantomeno della gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; il sig. Francesco D’Onofrio, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Montefusco Spinesi:a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giuseppe Coppola, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Giuseppe Coppola, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Montefusco Spinesi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, alla gara A A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Montefusco Spinesi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfonso Ciccarelli, Francesco D’Onofrio e Giuseppe Coppola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Francesco D’Onofrio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Alfonso Ciccarelli per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Coppola tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco D’Onofrio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Alfonso Ciccarelli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Montefusco Spinesi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Montefusco Spinesi, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Giuseppe Coppola due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco D’Onofrio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Alfonso Ciccarelli, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Montefusco Spinesi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.

 

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