C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 28.09.2023 – Delibera – Fasc.171 Proc. 28806/552 pfi22-23/PM/fm del 29.05.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale DI NUZZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Fenice:

Fasc.171

Proc. 28806/552 pfi22-23/PM/fm del 29.05.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale DI NUZZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Fenice: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Epifania” tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva “Opes – Campania”, al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentate; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 7.3.2023 e del 9.3.2023; - sig.ra Anna FUSCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del Torneo “Trofeo Epifania” tenutosi in data 6.1.2023 presso il Centro Sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva “Opes – Campania”, al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; - violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 7.3.2023 e del 9.3.2023; Ritenuto, altresì, che da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle società A.S.D. La Fenice ed A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Sig. Pasquale DI NUZZO la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. La Fenice € 600,00 di ammenda; per il Presidente sig.ra Anna FUSCO, sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni € 600,00 di ammenda. Osserva il Tribunale che il presente procedimento trae origine da notizie presenti sul sito internet “opescampania.net” con riguardo al Torneo “Trofeo Epifania” tenutosi in data 6 gennaio 2023 presso il centro sportivo Talamonti di Caserta, organizzato dall’ente di promozione sportiva suindicato, nonché dalle locandine e calendari relativi al predetto torneo acquisiti dalla Procura Federale. Sulla base dell’acquisizione di questi atti e documenti, la Procura Federale ha deferito: Il sig. Pasquale di Nuzzo; La società A. S. D. La Fenice; La sig.ra Anna Fusco; La società A. S. D. Catania Calcio Maddaloni. in ordine alle violazioni del codice di giustizia sportiva meglio riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che dagli atti e documenti acquisiti dalla Procura Federale, in assenza di ulteriori indagini compiute dalla stessa, non vi è la prova che le predette società abbiano partecipato al torneo in questione. Ed invero, dall’esame dei documenti acquisiti dalla Procura Federale (locandina che pubblicizzava lo stesso) emerge con chiarezza che il Torneo Epifania doveva svolgersi il 6 gennaio 2023 tutto in una mezza giornata, presso il C.S. Sporting Village – CESA (CE), mentre i calendari acquisiti dalla Procura Federale sono relativi a giornate di gran lunga successive al 6 gennaio 2023, precisamente 22 gennaio e 29 gennaio, con risultati acquisiti in relazione a gare effettuate nelle stesse giornate sopramenzionate, presso il centro sportivo TalamontienonilC.S.SportingVillageCESA(CE). A prescindere da queste considerazioni va, soprattutto, sottolineato che all’udienza tenutasi il 25.09.2023, a domanda del Tribunale il rappresentante della Procura Federale ha chiarito e confermato che il torneo per il quale è stato proposto il deferimento in questione si è svolto nella sola giornata del 6 gennaio 2023, per cui deve ritenersi senza ombra di dubbio che i calendari con i risultati delle gare, pure essi acquisiti dalla Procura Federale, sono relativi ad un torneo diverso da quello oggetto del deferimento. Per tutto quanto detto sopra, il deferimento relativo alla violazione dell’art. 4 , comma 1, del codice di giustizia sportiva deve ritenersi infondato; non v, peraltro, trascurato che il sig. Pasquale di Nuzzo, presidente della società A. S. D. La Fenice, si è costituito nel presente procedimento ed ha negato di aver partecipato al Torneo Epifania. Il deferimento deve ritenersi infondato anche in relazione alle altre violazioni contestate ai deferiti, e cioè non essersi presentati ai collaboratori della Procura Federale per essere ascoltati, pur essendo stati ritualmente convocati. Ed invero, dall’esame dei documenti prodotti dalla Procura Federale, è risultato che l’avv. Pietro del Prete, in nome e per conto del sig. Pasquale di Nuzzo, aveva richiesto alla Procura Federale un rinvio per l’audizione dello stesso, in attesa della formalizzazione del mandato difensivo, non ricevendo alcun riscontro a questa istanza. Mentre, per le altre deferite, la sig.ra Anna Fusco, e la società A. S. D. Catania Calcio Maddaloni, dall’esame degli atti risulta un avviso di mancata consegna per gli inviti a comparire inviati tramite pec.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

Rigetta il deferimento così come proposto e per l’effetto, proscioglie: il Presidente Sig. Pasquale DI NUZZO ; la società A.S.D. La Fenice; per il Presidente sig.ra Anna FUSCO; la società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni.

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