C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 12.10.2023 – Delibera – Fasc.180 Proc. 3070/840 pfi22-23/PM/fm/fb del 2.08.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – il sig. Davide Vincenzo Esperimento, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese

Fasc.180

Proc. 3070/840 pfi22-23/PM/fm/fb del 2.08.2023. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - il sig. Davide Vincenzo Esperimento, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 11 marzo 2023, nel corso del secondo tempo della gara Napoli United – Sporting Club Ercolanese valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza, rivolto al sig. Abdoul Diakhaby, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CSDS Napoli United, la seguente espressione: “negro di merda”; la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Davide Vincenzo Esperimento, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Sig. Davide Vincenzo Esperimento, la sanzione di dieci (10) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese € 700,00 di ammenda. Nel corso dell’udienza, il deferito Esperimento Davide Vincenzo depositava, tramite il proprio legale, una memoria difensiva contestando l’incolpazione perché il fatto non era mai avvenuto che reiterava in forma verbale durante l’escussione odierna a questo Tribunale. Non si costituisce né compariva la società Sporting Club Ercolanese. L’esame della documentazione in atti, il contenuto del referto arbitrale e le medesime dichiarazioni rese alla Procura nel corso delle indagini non sono sufficienti a provare gli accadimenti dedotti. Sul punto, il Tribunale ritiene, infatti, che quanto alle dichiarazioni del Presidente della società Napoli United, questi dichiarava di non aver sentito nulla perché si trovava lontana dai due calciatori. La medesima dichiarazione del capitano della Napoli United sig. Akrapovic Aion non è precisa, quanto alla frase che sarebbe stata rivolta al compagno di squadra, tanto che l’arbitro, immediatamente computato, affermava di non aver sentito nulla che, infatti, non riportava nel referto di gara. Infine la mail pervenuta dal calciatore Diakhaby- a tacere sulla effettiva provenienza non essendo stata inviata con una pec- non fa altro che confermare l’accadimento di aver subito la grave offesa. Peraltro, senza offrire ulteriori elementi di prova. Né emergono, a questo Collegio, indizi gravi, precisi e concordanti idonei a raggiungere la prova della contestazione della Procura.

P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere i deferiti: calciatore Sig. Davide Vincenzo Esperimento, la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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