C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 16/10/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BASCIANO PONTEVOMANO/SANNICOLESE 2011 , DISPUTATA IL 24.9.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE “D” (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BASCIANO PONTEVOMANO/SANNICOLESE 2011 , DISPUTATA IL 24.9.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE “D” (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A).

Con p.e.c. del 10.10.2023, la società A.S.D. Sannicolese 2011 ha impugnato la decisione sopra specificata deducendo l’irregolarità della posizione del calciatore Di Carlantonio Federico impiegato nell’occasione dal Basciano Pontevomano. Osserva preliminarmente la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in quanto non conforme alla normativa di riferimento e, segnatamente, all'art. 76 comma V C.G.S., in difetto di invio dell’appello alla controparte, adempimento di cui la società non ha fornito prova nemmeno all’udienza di discussione, non essendosi presentata pur avendo chiesto l’audizione. In ogni caso, anche nel merito l’appello non poteva che essere respinto, sulla base della normativa di riferimento, essendone chiaro il tenore e corretta la sua applicazione da parte del G.S. Infatti, ai sensi del C.U. della F.I.G.C. nº 233/A del 28.6.2023, il trasferimento dei calciatori tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. poteva avvenire dall’1.7.2023 al 15.9.2023, tramite liste di trasferimento debitamente compilate a cura degli aventi titolo, da depositarsi telematicamente presso i Comitati di competenza entro i detti termini a cura della società cessionaria e con decorrenza del tesseramento dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica). Nel caso di specie, la lista di trasferimento era stata creata dalla società cedente Pol. D.D. Frondarola quando ancora aveva titolo per operare, consentendo in tal modo alla società cessionaria Basciano Pontevomano di completare la procedura l’ultimo giorno utile ai fini del trasferimento. In maniera conforme alla norma, pertanto, il calciatore Di Carlantonio ha preso parte alla gara del 24.9.2023, essendo stato regolarmente tesserato per la società Basciano Pontevomano il 15.9.2023, come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato. Il fatto, poi, che il Comitato abbia provveduto ad aggiornare la posizione del calciatore il successivo 26.9.2023, non ha alcun rilevo giuridico posto che, come detto, il tesseramento decorre normativamente dall’apposizione della firma elettronica. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

DELIBERA

l'inammissibilità dell’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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