C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/11/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL C. GUARDIA VOMANO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TINI GIOVANNI FINO AL 30.4.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL C. GUARDIA VOMANO / SAN GREGORIO, DISPUTATA IL 15.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 21 DEL 19.10.2023 C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL C. GUARDIA VOMANO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TINI GIOVANNI FINO AL 30.4.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL C. GUARDIA VOMANO / SAN GREGORIO, DISPUTATA IL 15.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 21 DEL 19.10.2023 C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Real C Guardia Vomano ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero in subordine la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. nei confronti del dirigente Tini con la motivazione che di seguito si riporta integralmente: “Non inserito in distinta, ma identificatosi nel pre-gara alla terna arbitrale come il Presidente della Società ospitante, (da verifiche effettuate presso il C.R.A., lo stesso risulta ricoprire il ruolo di Dirigente), nel corso del secondo tempo scavalcava la recinzione che divide gli spalti dalla zona antistante gli spogliatoi e si posizionava dinanzi il cancello che separa detti spazi dal terreno di gioco. Al termine della gara entrava indebitamente in campo e protestava animatamente nei confronti dell’arbitro che spintonava con una mano sul petto, facendolo indietreggiare di qualche passo, nel mentre gli rivolgeva insulti e gravi minacce. Successivamente, lo stesso rivolgeva frasi offensive e minacciose verso l'A.A.2, tentando anche di venire in contatto fisico con la stessa, non riuscendoci soltanto grazie al fattivo intervento di un calciatore della squadra locale. In seguito al rientro della terna arbitrale negli spogliatoi, lo stesso dirigente locale tentava di entrare all’interno dei locali assegnati agli arbitri e, non riuscendoci perché la porta era stata chiusa, la colpiva con violenza con calci e pugni reiterando gli insulti e le gravi minacce, rendendo necessario richiedere l'intervento delle forze dell'ordine da parte della terna arbitrale”. Ha dedotto l’appellante l’incertezza sull’identità del soggetto a cui sono addebitati i fatti in quanto il Tini, che non è Presidente bensì Dirigente della A.S.D. Real C. Guardia Vomano, non era inserito in distinta, con la conseguenza che l’arbitro non poteva conoscere la persona che a suo dire si sarebbe qualificata come Presidente della Società ospitante, non avendo il documento d'identità dello stesso. Inoltre, ha contestato la ricostruzione dei fatti emersa dal referto di gara, poiché il Tini era entrato da un cancello aperto e giammai ponendo in essere comportamenti minacciosi e ingiuriosi verso l’arbitro ed il suo assistente, limitandosi solo a puntargli il dito, per accusarlo degli errori commessi, unitamente al proprio assistente, durante la partita per non avere controllato il comportamento delle persone all'interno dell'area tecnica e non essersi assicurato che nessuna di queste sconfinasse all'esterno di essa. Infine non pronunciava frasi irriguardose, né sferrava calci e pugni alla porta degli spogliatoi assegnati agli arbitri. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla società Real C. Guardia Vomano risulta infondato e, come tale, deve essere respinto. Occorre, anzitutto, rilevare che, come risulta dal supplemento di rapporto richiesto al Direttore di gara, l’identificazione del Dirigente Tini (a nulla rileva che lo stesso non fosse inserito in distinta e che si fosse qualificato come Presidente della società pur risultando, invece, dall’organigramma della società quale Dirigente della stessa) è avvenuta nel pre-gara da parte della terna arbitrale, cosicché è da escludere che vi sia stato uno scambio di persona. Allo stesso modo, non rileva la circostanza addotta dall’appellante, di una pretesa violazione del regolamento da parte della società avversaria giacché questo non giustificherebbe la violenza, le ingiurie e le minacce rivolte agli ufficiali di gara, peraltro confermate in detto supplemento di rapporto anche dagli assistenti. Quanto alla pretesa mancanza di prove in ordine all’episodio avvenuto nello spogliatoio del Direttore di gara, a prescindere dal fatto che anche in questo caso il Tini si è auto qualificato come responsabile del gesto, resterebbe da chiedersi chi altri avrebbe potuto tenere il comportamento descritto se non il Tini che, come ammesso dalla stessa appellante, era entrato in campo da un cancello aperto per poi protestare animatamente nei confronti dell’arbitro e spingerlo con una mano sul petto. È appena il caso di aggiungere che, in assenza di ulteriori decisivi elementi, la versione dei fatti fornita dagli ufficiali di gara costituisce fonte di prova privilegiata con la conseguenza che la sanzione inflitta dal primo Giudice, peraltro congrua ed adeguata rispetto ai fatti accaduti ed addebitati al Tini, deve essere confermata. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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