C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ELICE AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BOZZELLI CRISTIAN FINO AL 10.11.2025; SQUALIFICA AL CALCIATORE DELLE VEDOVE DOMENICO PER SEI TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE IRIMIA ROBERT CONSTANT PER QUATTRO TURNI; AMMENDA € 100,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA ELICE / CALCIO MICHETTI, DISPUTATA L’1.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 15 del 9.11.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ELICE AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AL CALCIATORE BOZZELLI CRISTIAN FINO AL 10.11.2025; SQUALIFICA AL CALCIATORE DELLE VEDOVE DOMENICO PER SEI TURNI; SQUALIFICA AL CALCIATORE IRIMIA ROBERT CONSTANT PER QUATTRO TURNI; AMMENDA € 100,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA ELICE / CALCIO MICHETTI, DISPUTATA L’1.11.2023 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 15 del 9.11.2023 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società Polisportiva Elice ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S., quanto a Bozzelli Cristian: “Perché, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara, attingeva quest'ultimo con uno sputo all'altezza dei pantaloncini”; quanto a Delle Vedove Domenico, in quanto: “Dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, assumeva una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'ufficiale di gara, reiterata anche al termine dell'incontro quando faceva nuovamente ingresso in campo”; quanto a Irimia Robert Constant: “Per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara”; quanto, infine, alla società: “Per responsabilità oggettiva in quanto al termine dell'incontro due soggetti non presenti in distinta, secondo l'arbitro riconducibili alla Soc. Elice, entravano sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell'ufficiale di gara, uno dei quali con atteggiamento minaccioso e aggressivo”. La società appellante ha dedotto l’insussistenza degli addebiti, in quanto: il faccia a faccia tra il Delle Vedove e l’arbitro era del tutto casuale ed avendo il primo intrapreso un battibecco con un calciatore avversario e non con il direttore di gara; il Bozzelli assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti di un avversario che si trovava nelle vicinanze del direttore di gara, dal che un probabile fraintendimento dell’accaduto; il Constant era completamente estraneo alla riferita condotta ed oggetto di uno scambio di persona; nessuna persona riconducibile alla società aveva messo piede sul terreno di gioco e/o negli spogliatoi prima, durante e dopo la partita. Osserva la Corte che l’appello può essere accolto limitatamente alla posizione del calciatore Irimia Robert Constant in quanto la sanzione della squalifica per quattro giornate appare eccessiva rispetto alla condotta ingiuriosa contestata nei confronti del direttore di gara. Vanno, invece, confermate le altre sanzioni in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali, mentre le sanzioni stesse appaiono congrue ed adeguate rispetto alle violazioni contestate. Ed infatti, quanto al calciatore Delle Vedove, lo stesso, dopo la sua espulsione, ha assunto un atteggiamento minaccioso portandosi a poca distanza dal volto dell’arbitro e lasciando il terreno di gioco solo dopo due minuti dopo l’intervento di alcuni compagni. A fine gara, rientrava di nuovo in campo offendendo e minacciando l’arbitro. Quanto, invece, al calciatore Bozzelli Cristian, risulta chiaramente dal referto arbitrale che lo stesso, dopo avere aizzato a petto nudo dei calciatori avversari, faceva altrettanto con il direttore di gara minacciandolo ed indirizzandogli uno sputo che lo colpiva ai pantaloncini della divisa. La sanzione inflittagli è conforme a quanto previsto dall’art. 35 C.G.S., così come modificato dal C.U. n° 165/A della F.I.G.C. del 20.4.2023. La stessa sanzione dell’ammenda va confermata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, a fine gara due persone non in distinta, ma riconducibili alla società Elice, entravano in campo per protestare contro l’arbitro, una delle quali con fare minaccioso e violento. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di ridurre a due gare la squalifica inflitta al calciatore Irimia Robert Constant, confermando, nel resto, l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

 

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