C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 11/09/2023 – Delibera – Gara del 9/ 9/2023 FUTSAL VASTO – LA FENICE CALCIO A 5

 

Gara del 9/ 9/2023 FUTSAL VASTO - LA FENICE CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo - Visto il preannuncio e il successivo ricorso della Soc. Futsal Vasto, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 1 a 3. Deduce, in particolare, la Società ricorrente che l'arbitro, a seguito dell'espulsione di un giocatore avversario, avrebbe erroneamente fatto rientrare il quinto uomo della Soc. La Fenice Calcio A5 dopo solo un minuto di gioco, anziché dopo il secondo minuto di gioco come imposto dalla Regola 3, p. 8, del Regolamento del calcio A5, e che l'errore avrebbe influito sul risultato poiché il medesimo quinto uomo sarebbe andato a rete subito dopo il suo ingresso in campo. - Verificata la tempestività e ritualità del ricorso, nel rispetto dell'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n.76/A FIGC del 21.08.2023. (Abbreviazioni termini procedurali per gare fasi Regionali Coppa Italia) Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esaminato il referto di gara ed il supplemento di rapporto, richiesto da questo giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel quale l'arbitro dichiara che, a causa di un errore di trascrizione del cronometrista, il reintegro del quinto uomo della squadra ospite è avvenuto prima dei due minuti regolamentari e che il suddetto giocatore ha segnato una rete subito dopo essere entrato sul terreno di gioco, contravvenendo pertanto alla Regola 3, p. 8, del Regolamento del calcio A5. - Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile in presenza di evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara al ricorrere di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Nella fattispecie in esame il reclamo può essere accolto poiché, sulla base di quanto riferito nel supplemento di rapporto, l'arbitro è incorso in un errore tecnico, dallo stesso confermato, che ha influito sul regolare svolgimento della gara. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S., prendendo atto dei provvedimenti disciplinari riportati nel relativo paragrafo,

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso della ASD Futsal Vasto e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro; b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara; c) di accreditare la tassa reclamo.

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