C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2023 – Delibera – Gara del 16/ 9/2023 PIANO DELLA LENTE – AMITERNINA SCOPPITO

Gara del 16/ 9/2023 PIANO DELLA LENTE - AMITERNINA SCOPPITO

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della SPD Amiternina Scoppito, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 0, per posizione irregolare del giocatore della ASD Piano della Lente sig. Cocozza Francisco, nato il 30.03.2000, che risulterebbe squalificato. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso che: - Il calciatore Cocozza Francisco nella S.S. 2022-2023 era tesserato con la USD Cinquefrondese, partecipante al Campionato Promozione - girone B del Comitato Regionale Calabria; - con Comunicato Ufficiale del C.R. Calabria n. 156 del 4.05.2023 il suddetto calciatore è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione; - come confermato dal C.R. Calabria e preso atto del CU 156, la Società Cinquefrondese ha terminato il campionato in data 30.04.2023, non disputando gare di Play Off o Play Out, sicché il giocatore Cocozza Francisco non ha scontato la squalifica nella s.s. 2022-2023. - Visto l'art. 21, comma 1, del CGS, a mente del quale "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione". - Considerato che il giocatore sopra menzionato non poteva prendere parte all'incontro del 16.09.2023, prima gara utile per scontare la squalifica inflittagli nella s.s. 2022-2023. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 21, 65, e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 14 del 21.09.2023,

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Piano della Lente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Piano della Lente / Amiternina Scoppito: 0 a 3; 2. di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Piano della Lente Sig. Di Marco Alessandro fino al 4.10.2023; 3. di comminare alla ASD Piano della Lente l'ammenda di euro 100,00; 4. di accreditare la tassa di reclamo.

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