C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 19/10/2023 – Delibera – Gara del 8/10/2023 RENATO CURI ANGOLANA SRL – SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD

Gara del 8/10/2023 RENATO CURI ANGOLANA SRL - SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD

Il Giudice Sportivo - Esaminato il ricorso della Soc. Renato Curi Angolana, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2, deducendo che la Soc. Spoltore Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D., con particolare riferimento al C.U. n. 1 del 6.07.2023 con cui è stato stabilito che nella S.S. 2023/2024 "nelle gare dei Campionati di ECCELLENZA ed in quelle dell'attività ufficiale organizzate dal Comitato, dovranno essere impiegati, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno TRE calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dal 1º gennaio 2003 in poi; 1 nato dal 1º gennaio 2004 in poi; 1 nato dal 1º gennaio 2005 in poi". - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti ufficiali di gara risulta, infatti, che la Soc. Spoltore Calcio: - ad inizio gara schierava in campo quattro calciatori "giovani", Bratelli Jason, nato il 31.10.2003, Padovano Matteo, nato il 14.12.2004, Rizzi Edoardo, nato il 4.01.2004, e Ricci Nicola, nato il 23.10.2005; -nel corso del secondo tempo al min. 16' sostituiva il calciatore Rizzi Edoardo con il calciatore Rossetti Alessandro, nato il 13.02.2005, al min. 26' sostituiva il calciatore Padovano Matteo con il calciatore Ewanshia Emmanuel Tom, nato il 23.12.1997, e al min. 30'sostituiva il calciatore Bratelli Jason con il calciatore Sambe Ibrahima, nato il 9.11.2000; -a seguito di tali sostituzioni rimaneva con due soli calciatori "giovani" in campo (Ricci Nicola e Rossetti Alessandro) dal minuto 30'del s.t.. - Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva prevista dall'art. 10, comma6, del vigente CGS è riferito all'effettivo mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco, anche se limitato. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 19 del 12.10.2023 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

 1. di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla Società Spoltore Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Renato Curi Angolana / Spoltore Calcio: 3 a 0; 2. di accreditare la tassa di reclamo.

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