C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 09/11/2023 – Delibera – Gara del 1/11/2023 POLISPORTIVA VACRI – VICTORIA CROSS ORTONA

Gara del 1/11/2023 POLISPORTIVA VACRI - VICTORIA CROSS ORTONA

Il Giudice Sportivo - Visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 14' del secondo tempo veniva espulso il calciatore HAMZA Flamur, della Società Victoria Cross Ortona, per somma di ammonizioni; - al minuto 33' del secondo tempo venivano espulsi i calciatori SCARINCI Nicola e SERRA Luca, della Società Victoria Cross Ortona, per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro; - al minuto 35 del secondo tempo veniva espulso il calciatore SMIIGLIANI Gianluca, della Società Victoria Cross Ortona, per somma di ammonizioni; - in seguito a quest'ultima espulsione la squadra ospite decideva di abbandonare il terreno di gioco, nonostante disponesse ancora del numero minimo di giocatori consentito dalle norme (regola 3 del Gioco del Calcio), costringendo l'arbitro a decretare la fine anticipata della gara sul punteggio di 4 a 1 a favore della società Polisportiva Vacri; -successivamente, al rientro negli spogliatoi, il giocatore CANTELMI Giacomo, della Società Victoria Cross Ortona, lanciava contro l'arbitro ad altezza della testa una bottiglia di shampoo, non colpendolo. - Visto l'art. 53 delle NOIF, a mente del quale "1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S."

DELIBERA

1) di infliggere alla Società Victoria Cross Ortona la punizione sportiva della perdita della gara confermando il risultato conseguito in campo (4 a 1) più favorevole alla società avversaria, al momento della sospensione della gara e di penalizzarla di un punto in classifica; 2) di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 100,00 prevista per la prima rinuncia; 3) di inibire Dirigente della Soc. Victoria Cross Ortona MISCI Giampiero fino al 29.11.2023; 4) di squalificare i seguenti calciatori della Soc. Victoria Cross Ortona: - HAMZA Flamur e SMIIGLIANI Gianluca per una gara effettiva; - SCARINCI Nicola e SERRA Luca per due gare effettive; - CANTELMI Giacomo per 8 gare effettive.

 

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