C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 14/12/2023 – Delibera – Gara del 3/12/2023 CASALANGUIDA – MONTAZZOLI CALCIO

Gara del 3/12/2023 CASALANGUIDA - MONTAZZOLI CALCIO

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della Soc. Casalanguida, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 3, per la posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria sig. Mustafa Etvin, nato il 21.10.1994. Sostiene, in particolare, la Società ricorrente che la richiesta di tesseramento del suddetto calciatore da parte della ASD Montazzoli Calcio sarebbe stata depositata in data 2.12.2023 (giorno prima della gara) mentre la validazione dell'Ufficio Tesseramenti della FIGC, necessaria in quanto calciatore dilettante extracomunitario, sarebbe arrivata soltanto il 5.12.2023, ossia due giorni dopo la gara. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.,e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Tenuto conto che ai sensi dell'art. 40-quater delle N.O.I.F. il tesseramento dei calciatori stranieri "decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate" e che tale disposizione è applicabile alle fattispecie di "nuovo tesseramento" ed a quelle di "aggiornamento di posizione" (tesseramento a seguito di svincolo), ma non anche alle ipotesi di "trasferimento" da altra Società in costanza di un tesseramento in corso di validità, per le quali risulta applicabile l'art. 39, comma 4, delle N.O.I.F. a mente del quale "In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre ché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento". - Esperiti i controlli con l'Ufficio Tesseramento del Comitato, dai quali risulta che il Sig. Mustafa Etvin alla data della gara risultava essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso secondo quanto previsto dal richiamato art. 39 delle N.O.I.F. dato chela lista di trasferimento è stata regolarmente depositata dalla Società Montazzoli Calcio in data 2.12.23. - Accertato, quindi, che il suddetto calciatore poteva prendere parte all'incontro del 3.12.2023, dovendosi conseguentemente dichiarare la regolarità della gara. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 7.12.2023, Delibera 1) di respingere il ricorso e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo; 2) di addebitare la tassa di ricorso.

 

 

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