C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 18/09/2023 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DANILO RAPAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI NONCHÉ PER AVERNE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, LA PARTECIPAZIONE NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA ALLE SEGUENTI GARE, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DI SERIE D, E PRECISAMENTE: I CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI E GIAN MARCO DI RUGGIERO ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, MENTRE IL CALCIATORE SIG. LORENZO RICCI ALLA GARA UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AI CALCIATORI APPENA CITATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA STESSA; – DEL SIG. MARCO DI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DEL SIG. GIAN MARCO DI RUGGIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DEL SIG. LORENZO RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLA GARA TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DANILO RAPAGNANI, MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. DANILO RAPAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI NONCHÉ PER AVERNE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, LA PARTECIPAZIONE NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA ALLE SEGUENTI GARE, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DI SERIE D, E PRECISAMENTE: I CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI E GIAN MARCO DI RUGGIERO ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, MENTRE IL CALCIATORE SIG. LORENZO RICCI ALLA GARA UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AI CALCIATORI APPENA CITATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA STESSA; - DEL SIG. MARCO DI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; - DEL SIG. GIAN MARCO DI RUGGIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; - DEL SIG. LORENZO RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLA GARA TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DANILO RAPAGNANI, MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
Con nota del 24.8.2023, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.9.2023, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute. All’udienza compariva il solo rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei delle seguenti sanzioni: DANILO RAPAGNANI mesi quattro d’inibizione; MARCO DI GIOVANNI e GIAN MARCO DI RUGGIERO quattro giornate di squalifica; LORENZO RICCI tre giornate di squalifica; SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA € 350,00 di ammenda e un punto di penalizzazione. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali tenendosi lontani dallo stesso procedimento, hanno dimostrato di nulla poter opporre a propria difesa. Relativamente ai provvedimenti da adottare, ritiene lo stesso Tribunale che sia equo infliggere nei confronti dei soggetti deferiti le seguenti sanzioni: due mesi d’inibizione al sig. DANILO RAPAGNANI; due giornate di squalifica ai sigg.ri MARCO DI GIOVANNI e GIAN MARCO DI RUGGIERO; una giornata di squalifica al sig. LORENZO RICCI; € 200,00 di ammenda e un punto di penalizzazione alla SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, con la precisazione che quelle relative ai calciatori non tesserati Marco Di Giovanni e Gian Marco Di Ruggero e al punto di penalizzazione alla società, dovranno essere scontate al momento dell’eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori menzionati e dell’iscrizione della società per il detto campionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge due mesi d’inibizione al sig. DANILO RAPAGNANI; due giornate di squalifica ai sigg.ri MARCO DI GIOVANNI e GIAN MARCO DI RUGGIERO; una giornata di squalifica al sig. LORENZO RICCI; € 200,00 di ammenda e un punto di penalizzazione alla SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA; dette sanzioni dovranno essere scontate nel campionato di pertinenza (calcio a cinque). Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
Share the post "C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 18/09/2023 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DANILO RAPAGNANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA , PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI NONCHÉ PER AVERNE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, LA PARTECIPAZIONE NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA ALLE SEGUENTI GARE, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 DI SERIE D, E PRECISAMENTE: I CALCIATORI SIGG.RI MARCO DI GIOVANNI E GIAN MARCO DI RUGGIERO ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, MENTRE IL CALCIATORE SIG. LORENZO RICCI ALLA GARA UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AI CALCIATORI APPENA CITATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA STESSA; – DEL SIG. MARCO DI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DEL SIG. GIAN MARCO DI RUGGIERO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLE GARE TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 ED UNIVERSAL ROSETO 1920 – TORRICELLA SICURA DEL 14.3.2023, ENTRAMBE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DEL SIG. LORENZO RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 43 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA A.S.D. TORRICELLA SICURA, ALLA GARA TORRICELLA SICURA – ATLETICO SILVI FUTSAL DEL 7.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE DI SERIE D, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICELLA SICURA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DANILO RAPAGNANI, MARCO DI GIOVANNI, GIAN MARCO DI RUGGIERO E LORENZO RICCI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE."