DEFERIMENTO: – DEL SIG. PANFILO DAVIDE DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI SIG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE SEGUENTI GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009: A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO E AGOSTINO CIANTRA NATI NEL 2008 E CHE QUINDI POTEVANO PRENDERE PARTE ALLA COMPETIZIONE SPORTIVA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. LIDO ANTENUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO: A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLE QUALI SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA E PER AVERE LO STESSO IN OCCASIONE DELLA GARA S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 11.3.2023, ANCH’ESSA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE È STATO INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DI TALI CALCIATORI AGLI INCONTRI APPENA CITATI, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE PERALTRO GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. OSVALDO D’ALO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ED ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. GIANLUCA RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’ INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO PARTECIPATO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARADEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE LO STESSO (NATO NELL’ANNO 2007) NON POTESSE PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; NONCHÉ PER AVER PARTECIPATO A TALI INCONTRI CON IL NOME DEL SIG. LORENZO ALBERICO UTILIZZANDO IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATO ALL’ARBITRO CON APPOSTA LA PROPRIA FOTOGRAFIA MA RECANTE LE GENERALITÀ DEL SIG. LORENZO ALBERICO, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEL CALCIATORE CHE HA PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. GIORGIO ALTIERI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. LORENZO ALBERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. AGOSTINO CIANTRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. ROBERTO ROSSI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PANFILO DAVIDE DANIELE, LIDO ANTENUCCI, OSVALDO D’ALO, GIANLUCA RICCI, LORENZO MATTEO DI TULLIO, GIORGIO ALTIERI, LORENZO ALBERICO, AGOSTINO CIANTRA E ROBERTO ROSSI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

DEFERIMENTO: - DEL SIG. PANFILO DAVIDE DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI SIG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE SEGUENTI GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009: A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO E AGOSTINO CIANTRA NATI NEL 2008 E CHE QUINDI POTEVANO PRENDERE PARTE ALLA COMPETIZIONE SPORTIVA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; - DEL SIG. LIDO ANTENUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO: A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLE QUALI SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA E PER AVERE LO STESSO IN OCCASIONE DELLA GARA S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 11.3.2023, ANCH’ESSA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE È STATO INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DI TALI CALCIATORI AGLI INCONTRI APPENA CITATI, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE PERALTRO GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; - DEL SIG. OSVALDO D’ALO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ED ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; - DEL SIG. GIANLUCA RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’ INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; - DEL SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO PARTECIPATO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARADEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE LO STESSO (NATO NELL’ANNO 2007) NON POTESSE PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; NONCHÉ PER AVER PARTECIPATO A TALI INCONTRI CON IL NOME DEL SIG. LORENZO ALBERICO UTILIZZANDO IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATO ALL’ARBITRO CON APPOSTA LA PROPRIA FOTOGRAFIA MA RECANTE LE GENERALITÀ DEL SIG. LORENZO ALBERICO, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEL CALCIATORE CHE HA PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; - DEL SIG. GIORGIO ALTIERI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; - DEL SIG. LORENZO ALBERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; - DEL SIG. AGOSTINO CIANTRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; - DEL SIG. ROBERTO ROSSI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PANFILO DAVIDE DANIELE, LIDO ANTENUCCI, OSVALDO D’ALO, GIANLUCA RICCI, LORENZO MATTEO DI TULLIO, GIORGIO ALTIERI, LORENZO ALBERICO, AGOSTINO CIANTRA E ROBERTO ROSSI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

 

Con nota del 7.9.2023, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c. e raccomandate aa.rr., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 2.10.2023, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché i legali di Panfilo Davide Daniele, Lido Antenucci, Osvaldo D’Alò, Gianluca Ricci, Matteo Lorenzo Di Tullio, Lorenzo Alberico, Roberto Rossi e A.S.D. Aquilotti San Salvo, i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare le sanzioni.

Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni come da separati verbali, che venivano allegati al verbale del procedimento per formarne corpo integrale. Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti dei soggetti deferiti le sanzioni come da dispositivo. Quanto agli altri soggetti deferiti Giorgio Altieri e Agostino Ciantra, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della loro responsabilità, chiedendo l’applicazione nei loro confronti della sanzione di cinque giornate di squalifica ciascuno. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali non hanno inteso né presenziare all’udienza, né difendersi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti le seguenti sanzioni: inibizione mesi sette al Presidente Panfilo Davide Daniele; inibizione mesi sei al Dirigente Lido Antenucci; inibizione mesi quattro ai Dirigenti Osvaldo D’Alò e Gianluca Ricci; sette giornate di squalifica al calciatore Matteo Lorenzo Di Tullio; quattro giornate di squalifica ai calciatori Lorenzo Alberico e Roberto Rossi; ammenda € 600,00 e quattro punti di penalizzazione alla società A.S.D. Aquilotti San Salvo. Infligge, inoltre ai calciatori Giorgio Altieri e Agostino Ciantra la squalifica per cinque giornate ciascuno da scontarsi nel campionato di competenza. Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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