F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN-SVE del 19 Febbraio 2024 (motivazioni) – ASD Vis Mediterranea Soccer / Giulia Olivieri – Reg. Prot. 14/TFN-SVE

Decisione/0021/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0014/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carmine Fabio La Torre – Componente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 8 febbraio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vis Mediterranea Soccer (931955) contro la calciatrice Giulia Olivieri (4525654) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 30bis/2023-2024) pubblicata sul C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 07.09.2023 la calciatrice Giulia Olivieri ha adito la Commissione Accordi Economici perché la ASD Vis Mediterranea Soccer, militante nel Campionato nazionale di Serie C Femminile e per la quale costei era tesserata, fosse condannata al pagamento in suo favore di 2.500,00 quale residuo dovuto sul maggiore importo di 16.000,00 euro convenuto nell’accordo economico per la stagione 2022/2023. Più nello specifico, l’accordo economico, sottoscritto ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, NOIF, prevedeva per la stagione sportiva 2022/2023 il compenso globale lordo di 10.000,00 euro, oltre la somma di 25,00 euro giornalieri a titolo di indennità di trasferta per un totale di 6.000,00 (somma, questa, calcolata dalla ricorrente moltiplicando i 25,00 euro giornalieri per 5 giorni per 48 settimane, quali quelle comprese nel periodo di vigenza dell’accordo e dunque dal 01.08.2022 al 30.06.2023).

Nel giudizio dinanzi alla CAE la Società convenuta, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita.

Con pronuncia n. 30 bis/2023-2024, pubblicata sul C.U. n. 249 dell’8 gennaio 2024, la Commissione Accordi Economici ha accolto la domanda della Olivieri e, per l’effetto, ha condannato la ASD Vis Mediterranea Soccer al pagamento in suo favore di 2.500,00.

Con reclamo del 13.01.2024 la ASD Vis Mediterranea Soccer ha impugnato la decisione della Commissione Accordi economici. Con il gravame non soltanto è richiesta la riforma della pronuncia della CAE, ma è altresì avanzata domanda di condanna della Calciatrice alla restituzione di 1.788,00 in ragione del suo impegno in attività federale e/o extra societaria, che ne avrebbe reso indebito parte dell’importo già percepito a titolo di indennità di trasferta. Secondo la difesa della reclamante, nel periodo di vigenza dell’accordo economico del quale si controverte, la calciatrice si sarebbe resa indisponibile per un totale di 70 giorni in ragione della convocazione in ruoli quali allenatore in seconda della Rappresentativa Regionale under 23 Campania, nonché come calciatrice della Nazionale Beach Soccer Femminile (n. 51 giorni per le convocazioni nazionali e n. 19 giorni per le convocazioni regionali). La contestata indisponibilità della calciatrice per impegni federali e/o extrasocietari avrebbe non soltanto fatto venir meno, in capo alla ASD Vis Mediterranea Soccer, il dovere contrattuale del versamento dell’indennità di trasferta per i 2.500,00 euro riconosciuti dalla CAE con la pronuncia impugnata, ma avrebbe reso altresì indebiti – e dunque suscettibili di domanda di restituzione – 1.788,00 euro dalla Olivieri già percepiti sempre a titolo di indennità di trasferta.

La calciatrice, ritualmente notiziata del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni, con la quali ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo, come pure della produzione allegata dalla reclamante: la mancata costituzione della ASD Vis Mediterranea Soccer nel giudizio innanzi alla CAE ne avrebbe pregiudicato ogni ulteriore possibilità di difesa. Nel merito, la Olivieri ha eccepito che gli impegni extra-societari – tra l’altro non oggetto di formale contestazione prima di allora – non avrebbero mai comportato l’indisponibilità della calciatrice per le attività di allenamento e/o per gare ufficiali dell’ASD Vis Mediterranea Soccer. Da qui la richiesta di rigetto del reclamo, con vittoria di spese.

All’udienza tenutasi l’8 febbraio 2024, in modalità videoconferenza, i difensori delle parti sono comparsi riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Non è contestato che la reclamante abbia scelto di non costituirsi nel giudizio dinanzi alla CAE, e dunque di non avvalersi delle prerogative riconosciute dall’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ovverosia della possibilità di spiegare difese e allegare eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Dalla contumacia nel giudizio dinanzi alla CAE discende l’inammissibilità sia della produzione allegata per la prima volta soltanto nel presente giudizio, sia della domanda di ripetizione di indebito avanzata in questa sede dalla resistente per violazione del divieto dei nova in appello (arg. ex art. 353 c.p.c.).

È la natura stessa del giudizio del quale si controverte, quale revisio prioris instantiae, ad imporne un allineamento alle corrispondenti previsioni che ne governano l’esercizio nel processo civile (art. 345 c.p.c.), come pure in quello amministrativo (art. 104, comma 2, c.p.a.). Aspetto, questo, niente affatto precluso dal disposto di cui all’art. all’art. 101 CGS FIGC, là dove facoltizza la produzione di nuovi documenti in sede di reclamo “purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”. La declinazione operativa di tale facoltà, non a caso, è stata sin dalla sua prima formulazione interpretata in senso assai restrittivo dalle Corti sportive, escludendo che possa essere consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa, salvo che la condotta processuale sia riconducibile a fatti ad essa non imputabili ovvero a causa di forza maggiore (Corte App. Fed., 6 marzo 2020, n. 62; Trib. Fed. Naz., Sez. vert. econ., n.30/TFNSVE/2022-2023). Più in generale, per orientamento consolidato il riconoscimento della possibilità di formulare mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, anche in favore del contumace o nel caso di tardiva costituzione, non può superare le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. 6.12.2016 n. 24952). D’altronde, la tempestività è tratto caratteristico del sistema sportivo, oltre che uno degli elementi fondanti la sua legittimazione; sì che la parte, in sede di gravame, non può sopperire alla colpevole inerzia processuale nel giudizio di primo grado (Corte App. Fed., Sez. un., n. 90/2022-2023; Corte App. Fed., Sez. Un., n. 17/2021-2022; App. fed., Sez. Un., n. 115/2020-2021).

Il reclamo, pertanto, va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 19 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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