FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 307/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SESSA DI SAVOIA SAVOIA 1908 SSD ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Arcangelo SESSA e del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO SESSA, dal 6.9.2023 Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL ed in precedenza Vice Presidente della stessa, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, dalla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL e contemporaneamente componente del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch’essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell’art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale “nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune”;

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, sino alla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL nonchè proprietario della stessa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, ciascuno per il 25% del capitale sociale, e contemporaneamente facente parte del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, società che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch’essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell’art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale “nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune”;

SAVOIA 1908 SSD ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Emanuele Filiberto di Savoia ed il sig. Arcangelo Sessa; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Arcangelo SESSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 SSD ARL e Emanuele Filiberto DI SAVOIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo SESSA, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 SSD ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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