FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 313/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLUCCI ASD PRO EVOLUTION CERIGNOLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo Pio COLUCCI, e della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANGELO PIO COLUCCI, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Pro Evolution Cerignola, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso materialmente apposto, in data 15.9.2022, la sottoscrizione non veridica del sig. Luca Zichella sul modello di richiesta di tesseramento dello stesso per la compagine appena citata;
A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti avvisati nel presente procedimento;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo Pio COLUCCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Angelo Pio COLUCCI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.