FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 315/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONALDI PATRUNO USD AGNELLI OLIMPIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BONALDI, Nicola PATRUNO, e della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO BONALDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentante della società USD Agnelli Olimpia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Nicola Patruno non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la USD Agnelli Olimpia in data 2.9.2023;

NICOLA PATRUNO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Falco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 2.9.2023 una richiesta di tesseramento per la società USD Agnelli Olimpia nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società USD Falco;

U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Enrico Bonaldi era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Nicola PATRUNO e Enrico BONALDI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico BONALDI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nicola PATRUNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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