FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 318/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRETTI ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano FERRETTI, e della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO FERRETTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Vis Santa Maria delle Mole, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 10.12.2023, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara ASD Vis Santa Maria delle Mole - ASD Falaschelavinio disputata lo stesso giorno, valevole per il campionato Under 16 provinciali della Delegazione Provinciale di Roma, leso l’onore, il prestigio ed il decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale gara, nonché per l’effetto e più in generale anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, con la pubblicazione di espressioni offensive sulla pagina “commenti” del sito "Tuttocampo";

ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Sebastiano Ferretti all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PRUITI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, e dal Sig. Sebastiano FERRETTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano FERRETTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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