FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 320/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIANNANDREA PORLISI ASD NUOVA BROCCOSTELLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Francesco PORLISI, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15, al sig. Porlisi Francesco pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PORLISI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Nuova Broccostella militante nel campionato Under 15, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luca Giannandrea e Francesco Porlisi; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Francesco PORLISI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PORLISI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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