FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 321/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POLCINO LOVISA ESPOSITO SS JUVE STABIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo POLCINO, Matteo LOVISA, Vincenzo ESPOSITO e della società S.S. JUVE STABIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
FILIPPO POLCINO, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell’attività dell’agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall’amministratore della società SS Juve Stabia e per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver consentito e comunque non impedito al sig. Matteo Lovisa di esercitare le funzioni tipiche del direttore sportivo nella trattativa finalizzata all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;
MATTEO LOVISA, all’epoca dei fatti soggetto che operava nell’interesse della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell’attività dell’agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall’amministratore della società SS Juve Stabia. Il Sig. Lovisa risponde inoltre della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver esercitato le funzioni tipiche del direttore sportivo nella trattativa finalizzata all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;
VINCENZO ESPOSITO, all’epoca dei fatti tesserato come segretario della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per aver depositato il contratto sottoscritto e concluso tra il calciatore Sig. Bachini Matteo e la soc. SS Juve Stabia (depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) con indicazione nello stesso della presenza del Sig. Andrea Bagnoli come agente sportivo seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall’amministratore della società SS Juve Stabia al suddetto agente;
SS JUVE STABIA per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art. 8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Polcino Filippo, Lovisa Matteo ed Esposito Vincenzo così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS JUVE STABIA, Matteo LOVISA e Vincenzo ESPOSITO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Filippo POLCINO, dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig Matteo LOVISA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.