FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 322/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRAIOLI FRIONI CAIAZZO ASD POLISPORTIVA TECCHIENA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI, Dario CAIAZZO e della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FERRAIOLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 10.7.2023 al 28.9.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ;

MATTIA FRIONI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 28.9.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DARIO CAIAZZO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Tecchiena, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 25.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Polisportiva Tecchiena militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Claudio Ferraioli, Mattia Frioni e Dario Caiazzo all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA e Dario CAIAZZO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio FERRAIOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mattia FRIONI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Dario CAIAZZO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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