FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 323/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAGLIARO ASD ALL SOCCER
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 253 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e della società ASD ALL SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:
TIZIANA PAGLIARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. All Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa indicato nella sezione “dati società” dei fogli di censimento depositati presso il Comitato Regionale Lombardia e relativi alle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, il codice fiscale e numero di partita IVA n. 07503170966 non appartenenti alla società A.S.D. All Soccer e di titolarità della società A.S.D. Veduggio Calcio con cessazione in data 31.12.2021; il codice fiscale della citata società, infatti, è 94619670154, mentre il numero di partita IVA è 07161280966;
A.S.D. ALL SOCCER, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Tiziana Pagliaro;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Tiziana PAGLIARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALL SOCCER;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALL SOCCER;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.