FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 324/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SARNATARO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gennaro SARNATARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO SARNATARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli alle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro SARNATARO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro SARNATARO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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