FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 325/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRADASSI BRANCA US CITTA’ DI PONTEDERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e della società US CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
PIERO GRADASSI, all’epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, affidato e consentito al sig. Emiliano Branca lo svolgimento, in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., della funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 91 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, consentito, o comunque non impedito, che il sig. Emiliano Branca, tesserato per la società quale dirigente, procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente F.R., M.D., F.M., F.P., F.D.C., presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l. previa assunzione da parte dei predetti e prima del tesseramento dell’onere del pagamento delle spese per vitto ed alloggio e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;
EMILIANO BRANCA, all’epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, dirigente con qualifica di collaboratore tesserato per la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, svolto in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l. la funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, procacciato o, comunque, favorito il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente F.R., M.D.,F.M., F.P., F.D.C., presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, facendo a tal fine sottoscrivere ai genitori dei predetti calciatori scritture private con cui si impegnavano a corrispondere, e che di fatto corrispondevano direttamente in mani dello stesso tramite assegni, bonifici bancari o contanti, le somme di denaro ivi indicate per spese di convitto (euro 7.000,00 da F.R., euro 5.500,00 da M.D., euro 3.600,00 da F.M., euro 5.500,00 da F.P., euro 6.000,00 da F.D.C.) oltre a somme di denaro per abbigliamento sportivo, tesseramento e trasferte (euro 2.000,00 da F.R., euro 1.500,00 da M.D., euro 1.500,00 da F.P., euro 2.000,00 da F.D.C.);
US CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati, ed in favore della quale hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione, i sigg.ri Piero Gradassi, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, ed Emiliano Branca, in qualità di dirigente;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e dal Sig. Rossano Signorini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Piero GRADASSI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Emiliano BRANCA, e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società US CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.