FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 327/AA del 14/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAOLELLA ASD ARDEA NF CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 277 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro PAOLELLA, e della società ASD ARDEA NF CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIETRO PAOLELLA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 (ora A.S.D. Ardea NF Calcio), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver omesso di pagare ai calciatori Lorenzo Persichini, Alessandro De Marchis e Flavio Vanni le somme stabilite dalle decisioni della Commissione Accordi Economici del 27.06.2023 pubblicate su C.U. n. 439 nel termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta il 27.06.2023;
ASD ARDEA NF CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società, al momento della commissione dei fatti così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro Paolella in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARDEA NF CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Pietro PAOLELLA, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per la società ASD ARDEA NF CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.