FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 328/AA del 15/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRESSAN ASD MEDICINA FOSSATONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 268 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Donato BRESSAN, e della società ASD MEDICINA FOSSATONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO BRESSAN, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Medicina Fossatone, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere consentito, e comunque non impedito, anche omettendo qualsiasi controllo il cui dovere è correlato alla posizione apicale nell’ambito della società, l’apposizione della sottoscrizione apocrifa del sig. Davide Bonafede e dei genitori dello stesso esercenti la responsabilità genitoriale sul modello di richiesta di aggiornamento del tesseramento di tale calciatore per la stagione sportiva 2022-2023, con vincolo pluriennale, per la società ASD Medicina Fossatone;

ASD MEDICINA FOSSATONE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale il sig. Donato Bressan era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Donato BRESSAN e dal Sig. Claudio Moroni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MEDICINA FOSSATONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Donato BRESSAN, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MEDICINA FOSSATONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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