FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 329/AA del 15/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MEMO ASD BISSUOLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 290 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marco MEMO, e della società ASD BISSUOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO MEMO, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la ASD Bissuola, in della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso incontrato, in data 28 giugno 2023 presso la struttura Venice Sport Center centro sportivo la Favorita di Venezia Mestre, il calciatore minore sig. Stefano Semenzato all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Futsal Marco, accompagnato dalla madre, per illustrargli l’attività ed i programmi per la stagione sportiva successiva della società ASD Bissuola, con particolare riguardo anche all’attività del Calcio a 5, al fine di convincerlo a tesserarsi per tale società;
ASD BISSUOLA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, per la quale il sig. Marco Memo era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MEMO e dal Sig. Roberto DE GIOVANNI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BISSUOLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco MEMO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BISSUOLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.