FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 331/AA del 16/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da REDAELLI GALBUSERA SORTI USD BRIANZA OLGINATESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 269 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Flavio Emilio REDAELLI, Fabio GALBUSERA e Manuele SORTI, e della società U.S.D. BRIANZA OLGINATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FLAVIO EMILIO REDAELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Brianza Olginatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 39, lettera D, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico, per avere, in concorso con il sig. Fabio Galbusera, consentito e comunque non impedito al sig. Manuele Sorti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C - codice 181549, e tesserato per la stagione sportiva 2023-2024 per la Società USD Brianza Olginatese in qualità di allenatore squadra regionale juniores, di svolgere - fino all’esonero dell’8 ottobre 2023 - l’attività di allenatore prima squadra militante nel campionato di Eccellenza girone B - C.R. Lombardia, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

FABIO GALBUSERA, all’epoca dei fatti direttore generale della società USD Brianza Olginatese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 39, lettera D, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico, per avere, in concorso con il sig. Flavio Emilio Redaelli, consentito e comunque non impedito al sig. Manuele Sorti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C - codice 181549, e tesserato per la stagione sportiva 2023-2024 per la Società USD Brianza Olginatese in qualità di allenatore squadra regionale juniores, di svolgere - fino all’esonero dell’8 ottobre 2023 - l’attività di allenatore prima squadra militante nel campionato di Eccellenza girone B - C.R. Lombardia, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

MANUELE SORTI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C - codice 181549, e tesserato per la stagione sportiva 2023-2024 per la Società USD Brianza Olginatese in qualità di allenatore squadra regionale juniores, in violazione dell’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1 e dall’art. 39, lettera D, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 23 comma 2 delle N.O.I.F, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - fino all’esonero dell’8 ottobre 2023 - tesserato per la Società USD Brianza Olginatese in qualità di allenatore squadra regionale Juniores ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di Eccellenza girone B C.R. Lombardia, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

U.S.D. BRIANZA OLGINATESE, responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai signori Manuele Sorti, Flavio Emilio Redaelli e Fabio Galbusera, tutti soggetti tesserati per la suddetta società per la stagione sportiva 2023-2024;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio GALBUSERA, Manuele SORTI e Flavio Emilio REDAELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società U.S.D. BRIANZA OLGINATESE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Flavio Emilio REDAELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio GALBUSERA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Manuele SORTI e di € 400 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. BRIANZA OLGINATESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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