FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 333/AA del 19/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CORNAGGIA PORTILLO AS SANCOLOMBANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 264 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alexander CALVIO PORTILLO e Sante CORNAGGIA, e della società A.S. SANCOLOMBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALEXANDER CALVIO PORTILLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Sangiuliano cvs arl, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in data 23.8.2023 una richiesta di tesseramento per la società AS Sancolombano nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società SSD Sangiuliano cvs arl; SANTE CORNAGGIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AS Sancolombano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Calvio Portillo Alexander non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la AS Sancolombano in data 23.8.2023;
A.S. SANCOLOMBANO; per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Sante Cornaggia era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alexander CALVIO PORTILLO e Sante CORNAGGIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SANCOLOMBANO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante CORNAGGIA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alexander CALVIO PORTILLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S. SANCOLOMBANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.