C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 19/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TURRIS CALCIO VAL PESCARA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE È STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA LAURETUM / TURRIS CALCIO VAL PESCARA, DISPUTATA IL 21.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 51 DELL’1.2.2024 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TURRIS CALCIO VAL PESCARA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE È STATO RESPINTO IL RECLAMO DALLA MEDESIMA PROPOSTO SULL’ESITO DELLA GARA LAURETUM / TURRIS CALCIO VAL PESCARA, DISPUTATA IL 21.1.2024 PER IL CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 51 DELL’1.2.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Turris Calcio Val Pescara ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso l’esito della gara di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: “- Con ricorso ritualmente notificato entro i termini procedurali la A.S.D. Turris Calcio Val Pescara ha chiesto sia inflitta la sanzione della perdita della gara a carico della ASD Lauretum 1952 a causa dell’irregolarità del campo di gioco, determinata dall’altezza delle porte inferiore a quella regolamentare, come segnalato nella specifica riserva scritta presentata all’arbitro prima della gara. - Riferisce, in particolare, la Società ricorrente che: 1) “Prima della disputa della gara ASD LAURETUM 1952/A.S.D. TURRIS CALCIO VAL PESCARA i dirigenti della squadra ospite si sono accorti che le porte di gioco erano palesemente più basse rispetto alle misure regolamentari”; 2) “Nel rispetto delle disposizioni del CGS hanno fatto immediatamente e prima dell’inizio della partita riserva scritta all’arbitro” nella quale “venivano evidenziate le seguenti altezze: - “porta nord” altezza cm 235 - “porta sud” altezza cm 233”; 3) “A seguito della formalizzazione della citata riserva la società ASD LAURETUM 1952 si attivava iniziando a scavare solchi su ambedue le linee di porta nel tentativo di rendere le altezze conformi a regolamento”; 4) “La partita iniziava con circa 43 minuti di ritardo”. - La ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, commi 1 e 2, C.G.S.. - La Soc. Lauretum ha depositato nei termini prescritti le proprie controdeduzioni, con cui chiede il rigetto del ricorso e l’omologazione del risultato deducendo: 1) l’inammissibilità del ricorso per la mancata trasmissione alla controparte dei relativi allegati; 2) l’inammissibilità del ricorso, nella parte relativa all’irregolarità del terreno di gioco, per la mancata presentazione della riserva scritta prima della gara; 3) l’infondatezza del ricorso in quanto “il Direttore di gara, dopo l’intervento richiesto ha verificato ed attestato, sempre prima dell’inizio della gara, che l’altezza delle porte era regolare e nel rispetto delle Regole del Gioco del Calcio tanto da far iniziare la gara e portarla a termine senza nessuna contestazione anche verbale da parte della ricorrente dopo l’inizio della gara stessa”. - La Soc. Turris Calcio Val Pescara ha fatto pervenire una memoria difensiva con cui contesta le controdeduzioni della Soc. controparte, deducendo: 1) circa l’eccezione di inammissibilità per mancata trasmissione degli allegati al ricorso, che l’art. 67, comma 2, CGS “impone la comunicazione del solo ricorso e non degli allegati” e facendo presente che “l’allegato è costituito dalla riserva scritta presentata all’arbitro prima della gara l’assenza della quale è rilevabile d’ufficio ai fini della pronunciabilità sul ricorso”; 2) circa l’eccezione di inammissibilità per mancata presentazione della riserva scritta, prima della gara, per la parte relativa all’irregolarità del terreno di gioco, che “la riserva scritta sull’altezza delle porte assorbe anche quella sulla regolarità in genere del terreno di gioco all’esito della “sistemazione”; 3) nel merito, la fondatezza del ricorso. Entrambe le Società hanno chiesto di avere copia degli atti ufficiali di gara. In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla Soc. Lauretum. Per quanto riguarda la mancata trasmissione alla controparte degli allegati al ricorso, si ritiene che l’obbligo della trasmissione del ricorso alla controparte, imposto dall’art. 67, comma 2, del CGS, sia assolto allorché il contenuto del ricorso contenga tutti gli elementi necessari e sufficienti a garantire l’esercizio del diritto di difesa della controparte (indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova), rendendo ininfluente il mancato inoltro degli allegati. Nel caso di specie, l’allegato è costituito dalla copia della riserva scritta presentata dalla Soc. Turris ai sensi dell’art. 67, comma 4, CGS, documento conosciuto dalla Soc. Lauretum tant’è che a seguito della sua presentazione prima della gara sono state effettuate le operazioni di ripristino dell’altezza regolamentare delle porte. Circa la mancata presentazione della riserva scritta, prima della gara, per la parte relativa all’irregolarità del campo di gioco, si ritiene che, dopo le operazioni di livellamento del terreno effettuate dalla Società ospitante per riportare a conformità l’altezza delle porte, non occorre reiterare la riserva scritta poiché quella presentata in precedenza attiene al medesimo vizio di conformità del terreno di gioco, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale citata nella memoria difensiva della Soc. ricorrente (decisione n.227/CSA/2022- 2023). Per quanto riguarda la richiesta di copia degli atti ufficiali di gara si osserva che tale facoltà è ammessa soltanto nei procedimenti dinanzi la Corte Sportiva di Appello, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del CGS, e non nei riguardi del Giudice Sportivo territoriale (artt. 55 e 67 CGS). Nel merito il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine “alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari” (art, 65, comma 1, lett. c), CGS), sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo, che “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, CGS). Orbene, nel referto arbitrale si riferisce che “la gara è iniziata in ritardo, precisamente alle ore 15:45, per il seguente motivo: il dirigente della squadra ospite (Turris calcio Val Pescara), mi segnalava un’irregolarità nell’altezza delle porte di gioco. Motivo per cui si è proceduto alla misurazione delle stesse, riscontrando un’effettiva differenza di altezza per entrambe le porte. La squadra locale procedeva tempestivamente a ripristinare l’irregolarità”. Con successivo supplemento di rapporto, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, l’arbitro ha dichiarato che “Prima della gara il dirigente della società ospite mi segnalava una possibile irregolarità nell’altezza delle porte di gioco. Come da regolamento provvedevo alla misurazione delle stesse riscontrando misure effettivamente non conformi. Informata, la società ospitante provvedeva tempestivamente a ripristinare i difetti riscontrati rimodellando il terreno di gioco rendendolo il più omogeneo possibile”. - Per quanto sopra, si deve prendere atto che l’arbitro, cui è rimessa la valutazione diretta delle condizioni del terreno di gioco, abbia ritenuto che le stesse, dopo le operazioni di ripristino dell’altezza regolamentare delle porte, fossero adeguate al corretto svolgimento della gara. Né si ritiene di dover disporre ulteriori approfondimenti istruttori, perché il supplemento arbitrale appare sufficientemente esaustivo allorché precisa che l’intervento eseguito ha comportato il rimodellamento del terreno “rendendolo il pur omogeneo possibile”, con ciò dovendosi escludere che si siano formati solchi o avvallamenti localizzati sulla linea di porta. Peraltro, la Soc. Turris Calcio Val Pescara ha regolarmente preso parte alla gara non lamentando, nel corso di essa o durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, difficoltà nello svolgimento del gioco a causa delle condizioni del campo.

P.Q.M., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 49 del 25.01.2024, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,

DELIBERA

1. di respingere il reclamo della A.S.D. Turris Calcio Val Pescara perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2. di convalidare il risultato conseguito sul campo: Lauretum 1952 / Turris Calcio Val Pescara 1 a 0. L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione l’erroneità della decisione, in quanto l’arbitro avrebbe ritenuto che “i difetti riscontrati” sarebbero stati ripristinati e il terreno rimodellato, pur avendo totalmente omesso, nel referto e nel supplemento, di indicare l’altezza delle porte sia al momento della rilevazione della loro irregolarità che al momento del presunto “rispristino”. Di contro, la società Turris aveva consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara riserva scritta nella quale venivano indicate le altezze delle porte in 2,35 mt quella “nord” ed in 2,33 mt quella “sud”, misure non contestate dalla società Lauretum né nella memoria difensiva depositata in primo grado né in altri atti/documenti del procedimento e, quindi, da ritenersi certe. Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame, infliggersi alla società controinteressata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e, in subordine, l’audizione dell’arbitro, sostenendo che quanto riferito dal direttore di gara, anche in sede di supplemento non corrisponderebbe al vero. La società controinteressata, ha fatto pervenire rituali controdeduzioni, confermandole in presenza in sede di audizione, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 67 n° 2 C.G.S., per difetto di notifica degli allegati in esso richiamati e l’ulteriore inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 67 n° 4, in quanto non preceduto dalla riserva scritta da presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara; nel merito, l’infondatezza del gravame per essere la decisione del G.S. immune da vizi. Preliminarmente, la Corte rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso , facendo proprie e confermando sul punto le motivazioni addotte dal G.S.. Nel merito l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha riferito alla Corte che la società ospitante, dopo che era stata eccepita l’irregolarità dell’altezza delle porte, ha regolarizzato le stesse rimuovendo il terreno non solo a livello della linea di porta, ma per la quasi totalità dell’area, in modo da non creare un effetto scalino. Solo dopo tale operazione e dopo avere misurato di nuovo l’altezza delle porte, lo stesso ha dato inizio alla gara, in assenza di ulteriori contestazioni da parte della Società ospite. Da ciò consegue che la tesi proposta dall’appellante non trova riscontro negli atti ufficiali. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

 

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